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a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Costituire una Società Sportiva Dilettantistica SSD

L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di associazione sportiva dilettantistica (ASD) sia sotto forma di società sportiva dilettantistica (SSD). Quest’ultima può essere costituita nella forma di società di capitali o di società cooperativa, entrambe senza scopo di lucro.

Una società sportiva dilettantistica è un ente non commerciale finalizzato alla promozione dell’attività sportiva tra persone che non svolgono tale occupazione in modo professionale attraverso l’organizzazione di attività sportive e didattica. Tale forma giuridica può essere la naturale evoluzione di un sodalizio sportivo dilettantistico nato come semplice associazione tra pochi soci, senza strutture patrimoniali, ma che, con adesioni di nuovi soci e con l’ampliarsi delle esigenze dell’attività sportiva svolta, non può più essere gestito tramite le semplici forme amministrative/gestionali dell’associazione. L’incrementarsi di tali attività sportive, infatti, comporta la movimentazione di disponibilità finanziarie di una certa consistenza, nonché eventuali problematiche di responsabilità civili in caso di eventi dannosi. In tali ipotesi una forma giuridica quale la società di capitali appare più adeguata di quella dell’associazione non riconosciuta.

La costituzione di una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro passa attraverso un procedimento composto di tre distinti momenti:

  • stipula dell’atto costitutivo ed altre condizioni per la costituzione, in forma scritta;
  • verifica della legalità formale e sostanziale dell’atto costitutivo da parte del notaio;
  • iscrizione nel Registro delle imprese.

Con la costituzione e iscrizione nasce un nuovo soggetto di diritto dotato di personalità giuridica e, quindi, autonomo dalle persone dei soci. La costituzione si completa con la denuncia d’inizio attività presso l’Agenzia locale delle entrate.

L’atto costitutivo contiene le volontà dei soci di costituire la società e i dati fondamentali dell’organizzazione societaria; lo statuto invece contiene le regole legali e convenzionali del funzionamento della società. Dal punto di vista tecnico-operativo la legge n.289/2002 prevede che si possano applicare due modelli alternativi: il primo prevede un unico atto e documento, il secondo prevede la tradizionale distinzione tra atto costitutivo e statuto.

Nella redazione dell’atto costitutivo/statuto devono essere indicati tali contenuti:

  • il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
  • la denominazione, contenente l’indicazione di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  • l’attività che costituisce l’oggetto sociale, con particolare riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
  • l’ammontare del capitale (non inferiore a 10.000 euro) sottoscritto e di quello versato;
  • i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai beni e crediti conferiti;
  • la quota di partecipazione di ciascun socio;
  • le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione;
  • l’attribuzione della rappresentanza legale dell’ente;
  • le persone cui è affidata l’amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
  • l’assenza di fini di lucro e il divieto assoluto della divisione fra gli associati, anche in forme indirette dei proventi dell’attività;
  • l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari;
  • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società;l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Per le società sportive di capitali è previsto altresì:

  • il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
  • l’obbligo di osservare le disposizioni del CONI e i regolamenti emanati dalle Federazioni nazionali o dagli Enti di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi.

Le società sportive dilettantistiche possono essere sotto forma di società di capitali (spa, srl e sapa) oppure di società cooperativa.

La SSD sotto forma di srl è pluripersonale quando alla sua costituzione partecipano due o più persone; al contrario è unipersonale quando alla costituzione partecipa un unico socio. La srl pluripersonale è una società di capitali preordinata al fine di fornire alle imprese sociali di ridotte dimensioni uno schema societario che permetta di fruire del beneficio della responsabilità limitata. La srl acquista personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese. La misura della partecipazione dei soci alla società è rappresentata dalle quote. La srl può costituirsi alternativamente:

  • per contratto tra due o più persone;
  • per atto unilaterale dell’unico socio.

La SSD sotto forma di spa prevede delle condizioni necessarie, che sono:

  • sottoscrizione dell’intero capitale sociale;
  • versamento presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro;
  • presentazione della relazione giurata di stima per i conferimenti in natura e di crediti;
  • sussistenza delle autorizzazioni e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

La costituzione della società può avvenire in due modi:
a) costituzione simultanea;
b) costituzione per pubblica sottoscrizione.

Le SSD sotto forma di cooperative si distinguono in due specie: cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente. I vantaggi, per una società sportiva dilettantistica, di potersi costituire in società cooperativa sono diversi:

  • acquista personalità giuridica indipendentemente dalla consistenza del patrimonio sociale;
  • ha piena autonomia patrimoniale perfetta;
  • è caratterizzata dal principio della porta aperta (modalità particolari di accesso e recesso dei soci) e dal principio della democraticità (ogni testa un voto).

In questa sezione puoi trovare gli articoli sulla costituzione di una società sportiva dilettantistica, sulla gestione della società, sull'attività della società sportiva dilettantistica e sulla disciplina fiscale.

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