L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di associazione sportiva dilettantistica (ASD) sia sotto forma di società sportiva dilettantistica (SSD). Quest’ultima può essere costituita nella forma di società di capitali o di società cooperativa, entrambe senza scopo di lucro.
Una società sportiva dilettantistica è un ente non commerciale finalizzato alla promozione dell’attività sportiva tra persone che non svolgono tale occupazione in modo professionale attraverso l’organizzazione di attività sportive e didattica. Tale forma giuridica può essere la naturale evoluzione di un sodalizio sportivo dilettantistico nato come semplice associazione tra pochi soci, senza strutture patrimoniali, ma che, con adesioni di nuovi soci e con l’ampliarsi delle esigenze dell’attività sportiva svolta, non può più essere gestito tramite le semplici forme amministrative/gestionali dell’associazione. L’incrementarsi di tali attività sportive, infatti, comporta la movimentazione di disponibilità finanziarie di una certa consistenza, nonché eventuali problematiche di responsabilità civili in caso di eventi dannosi. In tali ipotesi una forma giuridica quale la società di capitali appare più adeguata di quella dell’associazione non riconosciuta.
La costituzione di una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro passa attraverso un procedimento composto di tre distinti momenti:
Con la costituzione e iscrizione nasce un nuovo soggetto di diritto dotato di personalità giuridica e, quindi, autonomo dalle persone dei soci. La costituzione si completa con la denuncia d’inizio attività presso l’Agenzia locale delle entrate.
L’atto costitutivo contiene le volontà dei soci di costituire la società e i dati fondamentali dell’organizzazione societaria; lo statuto invece contiene le regole legali e convenzionali del funzionamento della società. Dal punto di vista tecnico-operativo la legge n.289/2002 prevede che si possano applicare due modelli alternativi: il primo prevede un unico atto e documento, il secondo prevede la tradizionale distinzione tra atto costitutivo e statuto.
Nella redazione dell’atto costitutivo/statuto devono essere indicati tali contenuti:
Per le società sportive di capitali è previsto altresì:
Le società sportive dilettantistiche possono essere sotto forma di società di capitali (spa, srl e sapa) oppure di società cooperativa.
La SSD sotto forma di srl è pluripersonale quando alla sua costituzione partecipano due o più persone; al contrario è unipersonale quando alla costituzione partecipa un unico socio. La srl pluripersonale è una società di capitali preordinata al fine di fornire alle imprese sociali di ridotte dimensioni uno schema societario che permetta di fruire del beneficio della responsabilità limitata. La srl acquista personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese. La misura della partecipazione dei soci alla società è rappresentata dalle quote. La srl può costituirsi alternativamente:
La SSD sotto forma di spa prevede delle condizioni necessarie, che sono:
La costituzione della società può avvenire in due modi:
a) costituzione simultanea;
b) costituzione per pubblica sottoscrizione.
Le SSD sotto forma di cooperative si distinguono in due specie: cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente. I vantaggi, per una società sportiva dilettantistica, di potersi costituire in società cooperativa sono diversi:
In questa sezione puoi trovare gli articoli sulla costituzione di una società sportiva dilettantistica, sulla gestione della società, sull'attività della società sportiva dilettantistica e sulla disciplina fiscale.