Il Portale delle Associazioni

Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Responsabilità degli organi dell'associazione

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La responsabilità degli amministratori nei confronti dell’associazione è disciplinata con rinvio alle norme sul mandato (art. 1710 c.c.). Quindi gli amministratori sono responsabili  nei confronti dell’associazione se i danni da loro causati sono direttamente  riconducibili alla loro condotta  e se questi derivano dall’inadempimento di un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto associativo.

Inoltre, secondo l'art. 38 del Codice Civile “Per le obbligazioni (cioè i debiti o gli impegni contrattuali) assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune (cioè il patrimonio dell'associazione). Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.

Questo vuol dire che, per i debiti dell'associazione, risponde l'associazione con il fondo comune, ma se questo è insufficiente, rispondono solidalmente con il loro patrimonio personale anche il presidente, i membri del Consiglio Direttivo o chi ha agito in nome e per conto dell'associazione.

Per evitare tali inconvenienti è sufficiente una corretta gestione dell'associazione, in modo da impegnare solo quanto incassato e non contrarre debiti.

Naturalmente il presidente e i consiglieri sono responsabili solo degli atti e dei debiti compiuti durante la loro gestione, e non delle pendenze sorte prima o successivamente. E’ inoltre esente da responsabilità il consigliere che non ha partecipato all’atto che ha causato il danno o la pendenza economica, salvo il caso in cui, avendo cognizione dell’atto che si stava per compiere o approvare, egli non abbia espresso il proprio dissenso.

Inoltre, gli amministratori dell’associazione potrebbero essere chiamati a rispondere civilmente in caso di danni ai soci causati da incidenti imputabili a carenze organizzative o ad attività gestite senza le minime precauzioni. In tal caso si consiglia sempre la stipula di una polizza assicurativa base.

Come già specificato, i soci amministratori o quelli che svolgono determinate attività a favore dell’associazione  possono ricevere una remunerazione per l'attività effettivamente svolta, a patto che siano rispettati alcuni limiti e che lo statuto preveda determinate clausole e caratteristiche. Sarà il Consiglio Direttivo a fissare questi compensi in proporzione al lavoro svolto, le ore impiegate, le competenze necessarie. Sarà inoltre compito del consiglio stabilire la forma contrattuale più opportuna per l’inquadramento di tali rapporti di lavoro. Diversamente, le spese vive possono essere sempre rimborsate ai soci dietro presentazione delle ricevute. 

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2025)

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