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a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Consulenza per la redazione di contratti di sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione può essere definito come contratto con il quale una parte, detta sponsor, si obbliga al pagamento di una somma o all'attribuzione di una cosa nei confronti di un'altra parte, detta sponsee (o sponsorizzato), la quale si obbliga divulgare il nome o il marchio dello sponsor nelle varie manifestazioni della propria attività o anche modificare la propria denominazione sociale assumendo quella dello sponsor.

Il contratto di sponsorizzazione è quindi uno strumento pubblicitario indiretto, ossia uno strumento di marketing che vuole raggiungere il pubblico di un dato evento per promuovere la vendita di prodotti e servizi. La peculiarità del contratto di sponsorizzazione risiede nelle legame che si instaura tra la notorietà di un marchio commerciale e l'attività dello sponsorizzato al fine di ottenere un ritorno pubblicitario.

Il contratto di sponsorizzazione comprende quindi una serie di ipotesi nelle quali un soggetto si obbliga, dietro corrispettivo, ad acconsentire ad altri l'uso della propria immagine e del proprio nome per promuovere presso il pubblico un marchio o un prodotto. Non è raro che il contratto preveda che lo sponsee tenga determinati comportamenti a favore del marchio oggetto del contratto.

Solitamente nel contratto di sponsorizzazione il ruolo di sponsor è svolto da una società commerciale, ma spesso anche da enti a struttura associativa, enti pubblici o da istituti bancari, consorzi d'imprese.

Allo stato, il settore che più fa uso dei contratti di sponsorizzazione è quello sportivo, anche per l'ampia diffusione che alcuni sport hanno sul pubblico. Comunque, anche il settore degli eventi legati al mondo culturale, musicale e il settore pubblico-sociale, fanno ampio uso della sponsorizzazione. Nell'ambito della sponsorizzazione sportiva, cioè quella più diffusa, i soggetti da sponsorizzare possono essere squadre sportive, scuderie, associazioni sportive, singoli atleti, federazioni sportive, eventi e manifestazioni sportive, stadi e palasport.

Le spese per le sponsorizzazioni sono integralmente deducibili come quelle di pubblicità, dato che si tratta di contratti a prestazioni corrispettive. L'agenzia delle Entrate (con le risoluzioni 2/1016 del 1974, 9/204 del 1992 e 356/E del 2002) e la dottrina prevalente ritengono che le spese di sponsorizzazione debbano avere, al momento della determinazione del reddito d'impresa, lo stesso trattamento di quelle di pubblicità.

In merito, la circolare 34/E/2009 ha affermato che le spese di sponsorizzazione, per essere deducibili come spese di pubblicità, devono:
- avere come scopo quello di reclamizzare un prodotto commerciale oppure il nome o il marchio dell'impresa;
- essere corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico (cioè una controprestazione) del soggetto beneficiario.

Non è raro che le associazioni confondano sponsorizzazione con donazione o, dietro un versamento in denaro considerato come donazione, concedano al donante alcuni spazio pubblicitari in volantini, giornali, nel corso di eventi ecc.... E' quindi necessario ricordare che la differenza tra i due istituti è rilevante. La donazione è un versamento disinteressato in denaro, senza richiesta di alcuna controprestazione, mentre la sponsorizzazione è un'attività commerciale, con cui un parte paga un prezzo per avere un servizio.

E' quindi necessario non confondere i due istituti, e non porre in essere pratiche formalmente trattate come donazioni ma che, ad un successivo controllo, potrebbero essere considerate come sponsorizzazione, cioè attività commerciale.

avv Nicola Ferrante

Per avere informazioni sulla nostra consulenza per la redazione di contratti di sponsorizzazione vai a questa pagina o contatta lo studio alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., al numero 328-9687469 o attraverso il modulo di contatto sottostante. 

Scopri la nostra consulenza per la costituzione di associazione

Capita spesso di fare confusione tra associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta, e tra la disciplina e le conseguenze giuridiche che distinguono i due casi.

Un'associazione riconosciuta è un'associazione che ha piena capacità giuridica. È quindi un centro di imputazione di diritti e obblighi totalmente distinto dagli associati e ha anche piena autonomia patrimoniale. Questo vuol dire che creditori dell'associazione possono rivalersi solo sul patrimonio di quest'ultima, senza intaccare il patrimonio del presidente o dei membri del consiglio direttivo.

Il procedimento di riconoscimento è però complesso e molto oneroso. È necessario che l'atto costitutivo e lo statuto vengano preparati sotto forma di atto pubblico, e quindi con l'intervento del notaio. Successivamente, sarà necessario avviare il procedimento di riconoscimento presso la prefettura o la Regione competente. Per essere riconosciuta, l'associazione deve avere un patrimonio minimo che va dai € 15.000 ai € 50.000. Tale patrimonio è posto a garanzia dei creditori dell'associazione e, naturalmente, esce dalla disponibilità personale dei soci fondatori.

La stragrande maggioranza delle associazioni, sono invece non riconosciute. Queste si costituiscono registrando l'atto costitutivo dello statuto presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia dell'Entrate. In tal modo l'associazione è comunque regolarmente costituita e può comunque beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali o i finanziamenti previsti dalla legge e dalla normativa tributaria a favore degli enti no profit.

Per eventuali debiti dell'associazione non riconosciuta, risponde prima di tutto il patrimonio dell'associazione e, solo se questo non è sufficiente,  rispondono il presidente e i membri del Consiglio Direttivo con il loro patrimonio. Naturalmente questi rispondono solo degli atti a loro riferibili.

In ogni caso, per evitare problemi è sufficiente un'attenta gestione ed evitare di contrarre debiti. Altra accortezza può essere quella di stipulare un'assicurazione base per la responsabilità civile.

Le associazioni, riconosciute e non riconosciute, possono poi avere ulteriori caratteristiche, che le qualificano dal punto di vista delle attività, come ad esempio essere sportive dilettantistiche, onlus, di promozione sociale, di volontariato.

avv. Nicola Ferrante

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