Regime Fiscale Attività Commerciale Svolta da Associazioni e ASD

Categoria principale: Enti no profit
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Nel caso un'associazione o un'associazione sportiva dilettantistica svolga attività commerciale tramite P Iva, il regime fiscale più conveniente è quello previsto dalla Legge n. 398/1991, che prevede una serie di semplificazioni ed agevolazioni di natura contabile e fiscale. Di seguito sono descritte le caratteristiche di questo regime.

COMPORTAMENTI E ADEMPIMENTI

La legge n. 398 del 16 dicembre 1991 è caratterizzata da un quadro documentale e contabile super-semplificato, ed è il regime fiscale maggiormente utilizzato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sia per le semplificazioni che lo caratterizzano, sia per i numerosi vantaggi fiscali che presenta, in quanto consente di godere di una rilevante semplificazione contabile e di un trattamento fiscale agevolato, consistente in un regime di tassazione di tipo forfetario, sia in ambito Iva che delle imposte dirette.

I SOGGETTI

Le categorie di enti non profit che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge in esame sono:

I REQUISITI

Per poter accedere al regime in parola è necessario il verificarsi del requisito oggettivo dato dall’ammontare dei proventi derivanti da attività commerciale conseguiti nell’esercizio precedente che non devono eccedere € 400.000,00. 

Per il primo periodo di imposta, che spesso risulta essere inferiore all’anno solare, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 63/E del 16/5/2006, ha precisato che il limite di importo cui fare riferimento per il mantenimento del regime agevolato deve essere rapportato al periodo intercorrente tra la data di costituzione e la fine dell’esercizio, proporzionato ai giorni.

Se in corso d’anno viene superato il tetto di euro 400.000,00 di proventi di natura commerciale, si decade dal regime agevolato e si applicano, con effetto dal mese immediatamente successivo, le disposizioni ordinarie in tema di contabilità. Nel limite dei 400.000,00 euro devono essere computati i ricavi e proventi ex art. 85 del Tuir, conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale, nonché le sopravvenienze attive ex art. 88 del Tuir relative alla medesima attività.

Restano, invece, esclusi dal predetto limite i proventi conseguiti nello svolgimento delle attività connesse alle istituzionali; i proventi da attività occasionali di raccolta fondi; i proventi ex art. 143 c. 1 Tuir; i proventi di cui all’art. 148 c. 3 Tuir, i corrispettivi ottenuti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti, i premi di addestramento e formazione tecnica.

MODALITA’ DI ACCESSO AL REGIME

L’accesso al regime forfetario ex legge 398/91 avviene attraverso:

Entro il 31/12 dell’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione, inoltre, la scelta deve essere comunicata alla SIAE competente per territorio, ente che sarà poi deputato ai controlli.
L’opzione è vincolante per almeno 5 anni, salvo il superamento del limite dei 400.000,00 euro.

GLI ADEMPIMENTI

I soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime alla legge 398/91 sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, ma hanno una serie di obblighi e adempimenti da rispettare scrupolosamente.

IVA

Tale regime determina la non obbligatorietà degli adempimenti previsti dal d.p.r. n. 633/1972, e cioè consente l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi e dalla registrazione, liquidazione e dichiarazione delle operazioni. I principali adempimenti cui sono soggette le associazioni che optano per il regime 398/91 possono essere sintetizzate nello schema seguente.

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER LE ASSOCIAZIONI IN REGIME 398/91

IRES ED IRAP

Per la determinazione dell’IRES (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’), secondo l’art.2 della Legge 398/91 la determinazione del reddito imponibile delle associazioni viene calcolato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3%, fissato dall’art.25 della Legge 133/1999, aggiungendo successivamente le plusvalenze patrimoniali:

[PROVENTI COMMERCIALI x 3%] + PLUSVALENZA PATRIMONIALI

Sul reddito così determinato si calcola l’IRES nella misura del 27,5% e il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese dalla chiusura dell’esercizio solare. il reddito va dichiarato nel quadro RG di Unico Enti non commerciali.

Per la determinazione dell’IRAP (IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE), la base imponibile viene determinata in base a criteri che variano in funzione del tipo di attività esercitata. Infatti, per le associazioni che svolgono unicamente attività istituzionale, il valore della produzione è dato dai compensi erogati per co.co.co., dai compensi erogati per attività di lavoro autonomo occasionale, dai compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dalle retribuzioni del personale dipendente. 

Per le associazioni che svolgono sia attività istituzionale sia attività commerciale, il valore della produzione è dato dalla somma del reddito tassabile ai fini IRES (3% dei proventi commerciali) più le retribuzioni corrisposte ai dipendenti, dai compensi per co.co.co. e gli interessi passivi dell’attività commerciale. Il quadro di riferimento IRAP è l’IE; il versamento dell’imposta, calcolata secondo le aliquote regionali, deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese dalla chiusura dell’esercizio solare.

avv. Nicola Ferrante 

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