Il Portale delle Associazioni

Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Regime Fiscale Attività Commerciale Svolta da Associazioni e ASD

Nel caso un'associazione o un'associazione sportiva dilettantistica svolga attività commerciale tramite P Iva, il regime fiscale più conveniente è quello previsto dalla Legge n. 398/1991, che prevede una serie di semplificazioni ed agevolazioni di natura contabile e fiscale. Di seguito sono descritte le caratteristiche di questo regime.

COMPORTAMENTI E ADEMPIMENTI

La legge n. 398 del 16 dicembre 1991 è caratterizzata da un quadro documentale e contabile super-semplificato, ed è il regime fiscale maggiormente utilizzato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sia per le semplificazioni che lo caratterizzano, sia per i numerosi vantaggi fiscali che presenta, in quanto consente di godere di una rilevante semplificazione contabile e di un trattamento fiscale agevolato, consistente in un regime di tassazione di tipo forfetario, sia in ambito Iva che delle imposte dirette.

I SOGGETTI

Le categorie di enti non profit che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge in esame sono:

  • le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni
  • tutte le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco (a seguito dell’introduzione dell’art. 9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992)
  • società sportive dilettantistiche, in qualunque forma costituite (art. 90 legge 289/2002);
  • associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare (art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003).

I REQUISITI

Per poter accedere al regime in parola è necessario il verificarsi del requisito oggettivo dato dall’ammontare dei proventi derivanti da attività commerciale conseguiti nell’esercizio precedente che non devono eccedere € 400.000,00. 

Per il primo periodo di imposta, che spesso risulta essere inferiore all’anno solare, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 63/E del 16/5/2006, ha precisato che il limite di importo cui fare riferimento per il mantenimento del regime agevolato deve essere rapportato al periodo intercorrente tra la data di costituzione e la fine dell’esercizio, proporzionato ai giorni.

Se in corso d’anno viene superato il tetto di euro 400.000,00 di proventi di natura commerciale, si decade dal regime agevolato e si applicano, con effetto dal mese immediatamente successivo, le disposizioni ordinarie in tema di contabilità. Nel limite dei 400.000,00 euro devono essere computati i ricavi e proventi ex art. 85 del Tuir, conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale, nonché le sopravvenienze attive ex art. 88 del Tuir relative alla medesima attività.

Restano, invece, esclusi dal predetto limite i proventi conseguiti nello svolgimento delle attività connesse alle istituzionali; i proventi da attività occasionali di raccolta fondi; i proventi ex art. 143 c. 1 Tuir; i proventi di cui all’art. 148 c. 3 Tuir, i corrispettivi ottenuti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti, i premi di addestramento e formazione tecnica.

MODALITA’ DI ACCESSO AL REGIME

L’accesso al regime forfetario ex legge 398/91 avviene attraverso:

  • opzione che si esprime mediante comportamento concludente, da manifestarsi a inizio anno o dall’inizio dell’attività;
  • opzione nel quadro VO della dichiarazione iva, da accorpare al modello Unico dell’anno.

Entro il 31/12 dell’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione, inoltre, la scelta deve essere comunicata alla SIAE competente per territorio, ente che sarà poi deputato ai controlli.
L’opzione è vincolante per almeno 5 anni, salvo il superamento del limite dei 400.000,00 euro.

GLI ADEMPIMENTI

I soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime alla legge 398/91 sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, ma hanno una serie di obblighi e adempimenti da rispettare scrupolosamente.

IVA

Tale regime determina la non obbligatorietà degli adempimenti previsti dal d.p.r. n. 633/1972, e cioè consente l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi e dalla registrazione, liquidazione e dichiarazione delle operazioni. I principali adempimenti cui sono soggette le associazioni che optano per il regime 398/91 possono essere sintetizzate nello schema seguente.

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER LE ASSOCIAZIONI IN REGIME 398/91

  • Numerare progressivamente per anno solare le fatture emesse e le fatture di acquisto, e conservarle a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/72 e dell’art. 22 del D.P.R. n. 600/73.
  • Annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al D.M. 11/02/1997, opportunamente integrato (in tale registro vanno annotati distintamente i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 47 della legge n. 427/93).
  • Effettuare il versamento trimestrale dell’IVA (senza maggiorazione dell’1%) entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento calcolata secondo il criterio forfetario. Tale criterio prevede una detrazione forfetaria dell’Iva sulle fatture emesse pari al 50% dell’ammontare, ridotta ad 1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti televisivi o radiofonici. Si rende noto che la percentuale di forfetizzazione del 50% dell’Iva sulle fatture emesse, per effetto dell’art. 29 del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Decreto semplificazioni fiscali) è stata estesa anche alle prestazioni di sponsorizzazione, precedentemente fissata nella misura pari al 10 per cento, uguagliandola a quella già prevista per le prestazioni pubblicitarie, al fine di evitare contenziosi tributari (molto frequenti in passato) derivanti dal corretto inquadramento di una prestazione nella categoria delle sponsorizzazioni piuttosto che in quella delle pubblicità. Si ricorda, infine, che il conteggio dell’Iva ed il conseguente versamento devono essere effettuati anche qualora la fattura sia stata emessa, ancorché non riscossa. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24, con la possibilità di avvalersi delle disposizioni regolanti la compensazione con gli altri tributi, entro le seguenti date: il 16 maggio (I trimestre), con codice tributo 6031; il 16 agosto (II trimestre), con codice tributo 6032; il 16 novembre (III trimestre), con codice tributo 6033; il 16 febbraio (IV trimestre), con codice tributo 6034 (anziché il 6099 previsto per la generalità dei contribuenti, che versano il 16 marzo). Non è previsto, inoltre, il versamento dell’acconto iva.
  • Presentare, in modalità telematica, il modello Redditi ENC, l'IRAP, la dichiarazione annuale IVA, il modello 770 (se tenuti alla sua compilazione e relativa presentazione telematica).
  • Comunicare i dati trimestrali IVA relativi alle fatture emesse e ricevute.
  • Effettuare il pagamento delle eventuali imposte derivanti dalla compilazione della dichiarazione annuale dei redditi (modello Redditi ENC) e IRAP.
  • Redazione ed approvazione di un apposito rendiconto annuale entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
  • Certificazione dei corrispettivi che derivino da prestazioni di servizi indicate nella Tabella C del D. Lgs. n. 60/1999 (disciplina relativa all’imposta sugli intrattenimenti).
  • Conservazione di copia della documentazione che attesti i pagamenti e gli incassi per il periodo indicato nell’art. 43 del DPR n.600/1973.
  • Redigere per ogni raccolta di fondi un apposito e separato rendiconto, dal uale risultino le relative entrate e uscite.
  • Obbligo di ricezione di incassi ed effettuazione di pagamenti per importi superiori ad € 1.000,00 (nuovo limite previsto dall’art. 1, comma 713, del d.d.l. 1698/2014 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015- con decorrenza dal 01.01.2015). L’effettuazione di tali movimenti con modalità diverse da quelle previste comporta la perdita delle agevolazioni del regime.

IRES ED IRAP

Per la determinazione dell’IRES (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’), secondo l’art.2 della Legge 398/91 la determinazione del reddito imponibile delle associazioni viene calcolato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3%, fissato dall’art.25 della Legge 133/1999, aggiungendo successivamente le plusvalenze patrimoniali:

[PROVENTI COMMERCIALI x 3%] + PLUSVALENZA PATRIMONIALI

Sul reddito così determinato si calcola l’IRES nella misura del 27,5% e il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese dalla chiusura dell’esercizio solare. il reddito va dichiarato nel quadro RG di Unico Enti non commerciali.

Per la determinazione dell’IRAP (IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE), la base imponibile viene determinata in base a criteri che variano in funzione del tipo di attività esercitata. Infatti, per le associazioni che svolgono unicamente attività istituzionale, il valore della produzione è dato dai compensi erogati per co.co.co., dai compensi erogati per attività di lavoro autonomo occasionale, dai compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dalle retribuzioni del personale dipendente. 

Per le associazioni che svolgono sia attività istituzionale sia attività commerciale, il valore della produzione è dato dalla somma del reddito tassabile ai fini IRES (3% dei proventi commerciali) più le retribuzioni corrisposte ai dipendenti, dai compensi per co.co.co. e gli interessi passivi dell’attività commerciale. Il quadro di riferimento IRAP è l’IE; il versamento dell’imposta, calcolata secondo le aliquote regionali, deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese dalla chiusura dell’esercizio solare.

avv. Nicola Ferrante 

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