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a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Rapporti di Lavoro e Collaborazione per Associazioni

Per associazioni, enti del terzo settore ed enti no profit in genere, esiste la possibilità di ricorrere a rapporti di lavoro e collaborazione con soci o terzi, senza avvalersi dei più onerosi rapporti riguardanti i dipendenti subordinati. Fermo restando che per le Associazioni Sportive Dilettantistiche è prevista una specifica disciplina per i contratti di collaborazione ( Co.Co. Co. sportiva, spiegata in questa pagina del sito), per tutti gli altri enti una valida opzione è il lavoro autonomo occasionale o, in alternativa, la prestazione occasionale (anche detta "PrestO").

Di seguito la disciplina dei due rapporti

 

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

La prestazione da lavoro autonomo occasionale si inserisce tra i contratti d’opera previsti e disciplinati dall’artt. 2222 e seg. del codice civile e riguarda attività episodiche, saltuarie e non programmate. Tali attività, proprio per queste caratteristiche, si differenziano dall’attività professionale svolta con abitualità, regolarità e professionalità.

In particolare, la fattispecie non è riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, ma ad un’attività nella quale il prestatore si obbliga, dietro corrispettivo, ad eseguire un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione e senza sottostare ai poteri disciplinari e gerarchici propri di un datore di lavoro.

La prestazione da lavoro autonomo occasionale di sua natura può essere utilizzata in tutti gli ambiti economici.

Non possono prestare attività di lavoro occasionale i dipendenti pubblici (salvo esplicita autorizzazione delle proprie amministrazioni), coloro che sono iscritti ad albi che esercitano professioni intellettuali, coloro che appartengono a commissioni e ad organi di amministrazione, chi lavora presso enti sportivi legalmente riconosciuti.

Nel lavoro autonomo occasionale, fermo restando il carattere episodico dell'attività, viene a mancare l'inserimento del prestatore nell'organizzazione del committente.

Elementi caratteristici di questo rapporto sono:

  • la personalità della prestazione;
  • l'autonomia, intesa quale libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore e l'assenza di vincoli di orario;
  • l'oggetto, ossia il contenuto della prestazione e il raggiungimento di un risultato;
  • la fissazione di un compenso in funzione dell'opera o del servizio richiesto;
  • mancanza dei requisiti di abitualità e prevalenza.

In merito al concetto di occasionalità occorre precisare che

  • non ha una definizione legale e esula da un numero definito di servizi prestati o di opere realizzate;
  • non può essere riassunta in un particolare limite economico correlato all'ammontare di un corrispettivo nel tempo;
  • si intende occasionale tutto ciò che non è abituale, ma ha natura episodica e saltuaria.

Non è previsto un limite di tempo della prestazione, né di compenso erogabile.

Se il prestatore non supera il limite dei 5.000 euro all’anno per redditi percepiti da lavoro occasionale, non ha obblighi di contributi previdenziali. Diversamente, superando questo limite, deve provvedere all’iscrizione alla Gestione Separata dei lavoratori autonomi occasionali. I contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente i 5.000 euro e le aliquote relative ai contributi da versare sono differenti in base al fatto che il lavoratore sia o meno iscritto ad altre forme di previdenza

Il prestatore autonomo occasionale non risulta soggetto agli obblighi contabili e non è tenuto all’attivazione di una posizione IVA e i redditi da lui percepiti sono fiscalmente classificati tra i “Redditi diversi” cioè “redditi derivati da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale risultano assoggettate, alla ritenuta d’acconto del 20% all’atto dell’erogazione del compenso e a cura del committente.

 

PRESTAZIONE OCCASIONALE

PrestO (acronimo di Prestazione Occasionale o Lavoro Occasionale) identifica il contratto di prestazione occasionale, gestito dall’INPS, e utilizzato per regolare lavori saltuari e non continuativi. Ha sostituito il lavoro occasionale accessorio ed è soggetto a limiti economici e di ore lavorative.

Secondo espressa disposizione di legge, tale inquadramento lavorativo può essere utilizzato anche dalle associazioni e fondazioni.

La prestazione occasionale è il contratto tra un datore di lavoro (detto utilizzatore) e un lavoratore (detto prestatore), per lo svolgimento di un'attività occasionale che si caratterizza per essere svolta in modo saltuario, non continuativo e coordinata. Da rilevare che le prestazioni occasionali non sono di tipo autonomo e sono svolte sotto la direzione del committente.

A differenza della prestazione autonoma occasione, la prestazione occasionale:

  • si svolge sotto il coordinamento e la subordinazione da parte del datore di lavoro;
  • è gestito di tramite l’INPS, mentre quello autonomo occasionale è un accordo privato tra datore di lavoro e lavoratore;
  • è soggetto a limiti economici, che se vengono superati comportano la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Per espressa previsione di legge, non possono utilizzare tale prestazione gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

L’occasionalità della prestazione viene rimarcata dal limite di compenso annuo che trova applicazione sia per l'utilizzatore che per il prestatore occasionale. In particolare, è previsto l’utilizzo del lavoro occasionale:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro.
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Sia il lavoratore che il datore di lavoro devono iscriversi come tali nella sezione dedicata sul sito dell'INPS. Il contratto si attiva tramite la comunicazione preventiva del lavoro occasionale.

Il compenso al lavoratore viene pagato dall'INPS, in base alle ore caricate sul sito e alla paga oraria pattuita e registrata. Il pagamento avviene entro il 15° giorno del mese successivo alla data di fine prestazione occasionale caricata a sistema.

Il compenso orario per la prestazione occasionale viene determinato in base agli accordi tra utilizzatore e lavoratore, tuttavia la paga oraria non può essere inferiore ai 9 euro l’ora e il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro (pari ad almeno 4 ore lavorative, anche se la prestazione ha durata inferiore).
Al compenso netto pattuito vanno aggiunti:

  • i contributi previdenziali INPS pari al 33% (nel caso del compenso minimo quindi saranno pari a 2,97 euro);
  • il premio assicurativo INAIL pari al 3,5% (nel caso del compenso minimo quindi saranno pari a 0,32 euro).

I compensi percepiti dal lavoratore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2025)

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