La legge sugli Enti del Terzo Settore ha reso più articolata la normativa sulle associazioni in genere. Da tale assetto legislativo può derivare l’incertezza riguardante quale ente costituire, in relazione all’attività svolta, al numero dei soci fondatori, alla possibilità di ricevere compensi ecc…..
Di seguito una breve guida utile per orientarvi nella scelta.
Costituire una “normale” associazione è il modo più semplice per aprire e gestire un ente no profit, che possa comunque beneficiare della più importante agevolazione fiscale, cioè la non tassazione dell’attività a pagamento svolta con i soci.
Precisiamo infatti che la nuova normativa sugli Enti del Terzo Settore NON prevede l’adesione obbligatoria a questa riforma e la conseguente iscrizione al registro degli ETS.
L’attività dell’associazione potrà essere la più varia: culturale, ricreativa, politica, tutela dei cittadini, promozione del territorio, tutela della natura ecc……
L’associazione si costituisce con la redazione di un atto costitutivo ed uno statuto, che devono prevedere determinati requisiti di legge, con l’ottenimento del codice fiscale e la registrazione degli atti all’Agenzia delle Entrate. Sono sufficienti due\tre soci fondatori.
L’attività prevista dallo statuto potrà essere proposta anche a pagamento a favore dei soci, per sostenere le spese di gestione, e non sarà soggetta a tassazione. Chi svolge attività a favore dell’associazione potrà ricevere un compenso, proporzionato all’impegno.
La gestione è molto semplice, e prevede la tenuta di una lista soci, dei verbali di assemblea dei soci e del consiglio direttivo, di un semplice bilancio, che viene approvato dall’assemblea dei soci e tenuto presso la sede dell’associazione.
Si tratta quindi della soluzione più indicata se si intende svolgere attività a favore dei soci, con una gestione semplice e non si prevede di ricevere donazioni o contributi pubblici.
Le onlus erano particolari associazioni che grazie alla loro attività, prevalentemente rivolta a favore di soggetti svantaggiati o in difficoltà, potevano iscriversi all’Anagrafe Onlus e godere di particolari ed ulteriori benefici fiscali ( 5x1000 e donazioni detraibili dalle tasse).
La nuova riforma del terzo settore ha abrogato il regime onlus e quindi queste associazioni non possono essere più costituite. Enti simili alle Onlus, con benefici fiscali analoghi, sono gli enti del terzo settore.
Gli Enti del Terzo Settore ricomprendono tre categorie di associazioni: l’Associazione Ente del Terzo Settore, l’Associazione di Promozione Sociale e l’Organizzazione di Volontariato. Queste sono associazioni che possono svolgere solo determinate attività previste dalla normativa sugli ETS (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), che si iscrivono in un determinato registro e godono di particolari benefici fiscali.
La possibilità di costituire un ente del terzo settore dovrà essere oggetto di attenta valutazione, dato che nell’ambito della loro gestione sono previsti determinati benefici, ma anche degli oneri. Tra i benefici citiamo la possibilità di accedere ai fondi del 5x1000, le donazioni detraibili dalle tasse fino al 30-35% della somma donata, l’accesso ai fondi regionali, la possibilità di organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, oltre alla generale defiscalizzazione dell’attività svolta (ai fini della copertura delle spese di gestione) che non viene tassata.
Tra gli oneri citiamo invece:
- la necessità di prevedere uno statuto con precisi requisiti di legge, in mancanza dei quali non è possibile ottener l’iscrizione al registro degli ETS;
- la domanda di iscrizione al registro deve essere corredata da puntuali informazioni sull’attività svolta, sulla composizione dell’associazione, sull’eventuale retribuzione dei soci, sui flussi di cassa ecc….;
- la necessità di inviare ogni anno, agli uffici competenti, il bilancio d’esercizio, oltre ad informare della variazione dei componenti del consiglio direttivo e delle eventuali modifiche allo statuto.
Si precisa inoltre che l’iscrizione al registro degli ETS non è automatica, ma è soggetta ad un controllo ed una valutazione di conformità da parte degli uffici regionali competenti.
L’Associazione Ente del Terzo Settore è la più semplice da creare, dato che sono sufficienti tre soci fondatori. Si costituisce con atti registrati all’agenzia delle entrate e successiva domanda di iscrizione al registro degli ETS. Gode dei benefici fiscali già elencati sopra. Non ha particolari limiti riguardo il numero dei soci che possono ricevere un compenso.
L’Associazione di Promozione Sociale necessita di sette soci fondatori per la costituzione. Inoltre il numero dei soci che svolgono attività a favore dell’associazione e ricevono un compenso, non può essere superiore al numero dei soci che svolgono attività in modo gratuito, cioè i soci volontari (sarà quindi necessario dimostrare la presenta di soci volontari). La APS gode dei benefici fiscali già elencati sopra, oltre alla possibilità di chiedere corrispettivi per la partecipazioni alle attività associative che possono essere superiori alle spese di gestione, ottenendo quindi anche un margine positivo che non viene tassato.
L’Organizzazione di Volontariato necessita di sette soci fondatori per la costituzione. Solitamente le ODV vengono create per svolgere attività di assistenza sociale, socio sanitaria, beneficenza ecc…… a favore di soggetti svantaggiati o con difficoltà. Il numero dei soci che svolgono attività a favore dell’associazione e ricevono un compenso, non può essere superiore al numero dei soci che svolgono attività in modo gratuito, cioè i soci volontari (sarà quindi necessario dimostrare la presenta di soci volontari) ed inoltre i componenti del consiglio direttivo (o organo di amministrazione) non potranno ricevere alcun compenso, ad accezione di rimborsi spesa. La ODV gode dei benefici fiscali già elencati sopra, con donazioni detraibili dalle tasse fino al 35% della somma donata, oltre ad un regime fiscale di favore riguardante la vendita di beni, organizzata in maniera non professionale, allo scopo di finanziarsi.
E’ l’associazione più indicata nel caso si svolga prevalentemente attività sportiva. La ASD si costituisce con la redazione di un atto costitutivo (almeno tre soci fondatori) ed uno statuto, che devono prevedere determinati requisiti di legge pervisti dalla normativa in materia, con l’ottenimento del codice fiscale e la registrazione degli atti all’agenzia delle entrate, oltre all’affiliazione ad un ente di promozione sportiva o una federazione sportiva (passaggio obbligatorio). La ASD gode di vari benefici fiscali tra cui la possibilità di chiedere corrispettivi ai soci per la partecipazione alle attività sportive, che possono essere superiori alle spese di gestione, e quindi ottenendo anche un margine positivo che non viene tassato. Inoltre, i compensi corrisposti a soci istruttori e ai soci che svolgono servizi amministrativi e di segreteria sono detassati, con la possibilità di erogare fino a 10.000 euro annui in esenzione fiscale.
La gestione prevede la tenuta di una lista soci, dei verbali di assemblea dei soci e del consiglio direttivo, di un semplice bilancio, che viene approvato dall’assemblea dei soci e tenuto presso la sede dell’associazione.
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