Associazioni e fisco
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Categoria principale: Enti no profit
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In questi ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha “acceso un faro” sulla costituzione e sulla gestione degli enti no profit, specialmente riguardo circoli, associazioni sportive e onlus. Questo per due motivi:
- tali enti sono spesso gestiti in forma “amatoriale” o “fai da te”, e quindi gli stessi amministratori non si curano più di tanto di rispettare le regole e i limiti fissati dalla legge e dalla normativa fiscale relativa gli enti associativi;
- molte associazioni nascondono vere e proprie attività commerciali, svolte sotto “la copertura” di enti no profit.
E’ importante ricordare che gli enti associativi, anche se regolarmente costituiti, devono rispettare le regole fissate dalla legislazione fiscale (Tuir). In mancanza si è soggetti a contestazioni di tipo fiscale, alla perdita della qualifica di ente non commerciale, e alla conseguente sanzione economica per evasione di imposte.
Vediamo quindi quali possono essere le principali precauzioni per non incorrere in problematiche fiscali e per gestire correttamente l’ente:
- le associazioni sono enti no profit e quindi tutti i corrispettivi ricavati tramite l’attività sociale sono dell’ente e non dei soci. I soci non possono dividersi o trattenere tali somme, ma possono ricevere dall’associazione solo dei compensi per l’attività svolta nella gestione e nell’attività dell’ente;
- tutti i soci, specialmente se partecipano ad attività dietro corrispettivo, devono essere iscritti nel libro soci;
- i verbali di assemblea e del consiglio direttivo devono essere preparati con criterio e firmati da tutti i presenti. Specialmente l’assemblea dei soci non dovrà essere costituita dai soli membri del consiglio direttivo, ma è consigliabile una seppur minima partecipazione dei soci ordinari (ben sapendo che spesso gli stessi soci sono completamente disinteressati alla gestione dell’ente);
- il bilancio annuale deve essere chiaro e semplice, oltre ad essere accompagnato dal bilancio di missione;
- nel caso l’associazione svolga attività commerciali (ricavi da terzi non soci, sponsor, pubblicità, vendita di beni nuovi ecc....), bisognerà aprire partita iva e tenere una contabilità separata;
- nel caso di una onlus, questa dovrà svolgere esclusivamente le attività previste dal regime onlus (dlgs 1997 n.460) e non altre attività;
- se l’associazione raggiunge un rilevante giro di cassa, è consigliabile farsi assistere da un commercialista o un consulente.
In questa pagina trovate tutti gli articoli inerenti alla disciplina fiscale degli enti no profit.
avv. Nicola Ferrante
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