Il 1 gennaio 2025 entra in vigore, per tutti gli enti no profit, la nuova normativa sull’applicazione dell’IVA. E’ importante notare che il nuovo regime si applica a tutte le tipologie associative, quindi alle associazioni ordinarie, a tutti gli enti del terzo settore, alle associazioni sportive dilettantistiche.
Secondo la normativa precedentemente in vigore, l’attività statutaria dell’associazione svolta a pagamento a favore dei soci, si considerava esclusa dal regime IVA. Ciò comportava che, a seguito del ricevimento del corrispettivo da parte del socio, l’associazione emetteva una semplice ricevuta non fiscale, usando cioè il proprio codice fiscale. Questa possibilità riguardava qualsiasi attività “istituzionale” svolta dall’associazione, quindi i corsi e le lezioni svolte dalle associazioni culturali, l’attività sportiva svolta dalle A.S.D., l’attività di assistenza sociale\socio sanitaria svolta dagli Enti del Terzo Settore (ed in genarle tutta l’attività di interesse generale, prevista dal Codice del Terzo Settore, svolta dagli ETS).
Diversamente con il nuovo regime, per l’attività statutaria non commerciale svolta delle associazioni, proposte a pagamento a favore dei soci, sarà necessaria l’emissione di una fattura elettronica, anche se con IVA esente (cioè a 0% - Esente Art. 10 DPR 633/72).
Quindi si dovrà emettere fattura elettronica per:
Conseguentemente, le associazioni che precedentemente non avevano P Iva perché svolgevano esclusivamente la propria attività statutaria con i soci, dovranno ora aprire P Iva ed emettere fattura elettronica nei casi sopra indicati.
Da precisare che tale novità non riguarda tutti i corrispettivi ricevuti dalle associazioni. Infatti in alcuni casi continua ad essere in vigore il regime di esclusione, e quindi si emetterà una semplice ricevuta per:
E’ comunque importante evidenziare che le attività sopra elencate, per cui è necessario emettere una fattura, restano comunque NON commerciali, e quindi sui relativi corrispettivi non si pagano imposte su redditi. L’aggravio amministrativo consiste nell’emissione di una fattura elettronica (con IVA esente) al posto della semplice ricevuta, ma per queste entrate non si presenterà una dichiarazione dei redditi, né si pagherà l’IVA.
Passa invece dal regime di esclusione a quello di imponibilità IVA, la somministrazione di alimenti e bevande svolta dalle Associazioni di Promozione Sociale a favore dei propri soci (affiliate ad enti di promozione sociale a carattere nazionale, cioè in modalità circolo). In questo caso non solo si dovrà emettere fattura, ma anche pagare l’IVA (pur restando tale attività non commerciale).
Restano invece invariati i criteri di individuazione dell’attività commerciale svolta dagli enti no profit, cioè: tutta l’attività a pagamento che non rientra nell’ambito degli scopi statutari o nell’ambito della attività di interesse generale degli ETS, tutta l’attività a pagamento svolta con terzi non soci, la vendita di beni, i ricavi da sponsor e pubblicità ecc…. Per questa attività, che è eventuale, è sempre necessario emettere fattura con la relativa aliquota IVA, applicare il regime fiscale scelto, presentare dichiarazione dei redditi ed avvalersi di un commercialista\consulente.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2025)