L'atto di fondazione
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Categoria principale: Enti no profit
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La fondazione nasce con l'atto di fondazione, ovvero un atto unilaterale di autonomia privata.
L'atto si distingue in un atto costitutivo, in cui viene manifestata la volontà del fondatore di costituire l'ente, e in uno statuto in cui si determinano le modalità di raggiungimento dello scopo e e l'organizzazione dell'ente.
L'atto di fondazione può essere redatto tra vivi oppure per testamento.
L'atto di fondazione deve avere la forma di atto pubblico notarile. L'atto contiene in sè una disposizione patrimoniale (conferimento del patrimonio all'ente) e l'istituzione di una specifica organizzazione per gestire lo stesso patrimonio. Il notaio deve poi, entro trenta giorni, denunciare al prefetto la formazione dell'atto di donazione.
L'atto di fondazione deve contenere:
- la denominazione dell'ente e lo scopo della fondazione, che deve essere determinato e lecito, e non in contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. Inoltre deve coincidere con un interesse collettivo ed altruistico meritevole di tutela, e non con il mero interesse individuale del fondatore. Lo scopo dell'associazione può essere perseguito anche con attività economica ed imprenditoriale.
- la descrizione del patrimonio, che costituisce lo strumento essenziale per il conseguimento dello scopo della fondazione, oltre a servire come garanzia per gli eventuali creditori dell'ente. Il patrimonio deve essere adeguato allo scopo perseguito dall'ente e utilizzato solo per realizzare tale scopo.
- l'organizzazione di uomini e mezzi, che svolgono l'attività necessaria per il funzionamento dell'ente. L'organizzazione della fondazione è una struttura stabile di personale, organi e uffici, strumentali al perseguimento dello scopo dell'ente.
- le norme sull'ordinamento e l'amministrazione, cioè le regole che disciplinano la nomina e il funzionamento dell'organo amministrativo. Questo può essere composto da una o più persone, così da formare un consiglio di amministrazione. Tale ruolo può essere affidato anche a persone giuridiche 8 in merito leggi l'articolo sugli amministratori)
L'atto di fondazione può prevedere anche altri organi collegiali, quali assemblee, consigli direttivi e organi di controllo. In tal caso l'atto di fondazione dovrà indicare le rispettive attribuzioni, nonchè le modalità di nomina e di sostituzione.
- i criteri e le modalità di erogazioni delle rendite a terzi, che devono essere determinate nell'atto di fondazione. Questo riguarda sole le fondazioni la cui attività consiste nell'erogare somme di denaro o altre prestazioni a favore dei beneficiari. Con il termine di rendita si intende sia il patrimonio originale della fondazione, sia i proventi della sua attività
- le norme relative all'estinzione dell'ente, alla sua trasformazione e alla devoluzione del patrimonio. In nessun caso, l'atto di fondazione può prevedere che i beni residui, in caso di estinzione dell'ente, tornino al fondatore o vadano ai suoi eredi.
L'atto di fondazione è nullo quando:
- è contrario a norme imperative;
- la causa del sia illecita;
- il motivo sia illecito;
- l'oggetto sia illecito, impossibile o indeterminato;
- manchino i requisiti essenziali (scopo, mezzi, patrimonio);
- manchi il requisito della forma pubblica dell'atto di fondazione.
- quando la disposizione patrimoniale riguardi beni futuri.
L'atto di fondazione può essere dichiarato inefficace quando rechi pregiudizio alle ragioni dei creditori del fondatore.
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avv. Nicola Ferrante (aggiornato a gennaio 2015)
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