La Disciplina Fiscale degli Enti del Terzo Settore

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Consulenza per la costituzione di Enti del Terzo Settore

 

La riforma disciplina la normativa fiscale degli Enti del Terzo Settore, che risulta essere molto diversa da quella precedentemente prevista dal TUIR (legge fiscale) per gli enti associativi in genere. Secondo questa disciplina, le attività di interesse generale svolte da tali enti, elencate all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (art. 79 del citato Decreto Legislativo). Questo significa che l’attività svolta dall’associazione, a favore di soci o non soci, potrà essere a pagamento, ma sarà considerata di natura non commerciale solo se le entrate andranno a coprire le spese per lo svolgimento dell’attività, senza conseguire un risultato economico positivo. Naturalmente, tra le spese andranno annoverate non solo quelle per l’organizzazione o il mantenimento dell’attività, ma anche i compensi di soci o terzi che prestano il proprio lavoro o impegno per la buona riuscita dell’iniziativa. Sono inoltre considerate sempre non commerciali le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche, le quote associative annuali.

Conseguentemente, se un’attività svolta dall’associazione, anche se tra quelle considerate di interesse generale, produce dei ricavi o comunque un risultato economico positivo, sarà considerata totalmente commerciale. Un Ente del Terzo Settore perderà dunque la qualifica di ente non commerciale, e i relativi benefici fiscali, se nel corso di un anno fiscale i proventi dell’attività commerciale saranno superiori ai proventi dell’attività non commerciale. A tal proposito, ricordiamo che anche i proventi delle attività diverse da quelle elencate dalla riforma come di interesse generale all’articolo 5, dovranno essere inferiori rispetto ai proventi derivanti dall’attività considerata non commerciale, così come descritta al primo paragrafo di questo articolo.

Gli Enti del Terzo Settore che, in parallelo all’attività non commerciale, svolgeranno anche un’attività commerciale non prevalente, potranno beneficiare di un regime forfetario, che prevede:

a) per lo svolgimento di attività di prestazioni di servizi:

1) per ricavi fino a 130.000 euro, un coefficiente del 7 %;
2) per ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, un coefficiente del 10 %;
3) per ricavi oltre 300.000 euro, un coefficiente del 17 %;

b) per lo svolgimento di altre attività:

1) per ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente del 5 %;
2) per ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente del 7 %;
3) per ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente del 14 %.

Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

La riforma prevede inoltre importanti detrazioni o deduzioni per erogazioni liberali (donazioni) a favore degli Enti del Terzo Settore. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche sarà possibile detrarre un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Inoltre, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, da persone fisiche, enti e società, saranno deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Gli enti del Terzo settore, potranno realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza .

In questa sezione trovi gli articoli sulla riforma del terzo settore in generale, sulle caratteristiche degli enti del terzo settore, sulla disciplina degli enti associativi iscritti al registro del terzo settore, sulla disciplina fiscale degli enti del terzo settore.

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