ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE ……………………………..ONLUS
Art. 1. Costituzione e denominazione
(…..omissis…….)
Art. 2. Sede
(…..omissis…….)
Art. 3. Attività costituenti l’oggetto sociale
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici.
L’Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal C.C. vigente, dal Dlgs 4 dicembre 1997 n. 460, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
L’Associazione opera nei settori ………………………., allo scopo di …………………………………….., così come meglio dettagliato all’articolo 4 dell’allegato statuto.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
E' fatto obbligo dell'uso dell'acronimo Onlus nella denominazione dell'associazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, oltre al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 4. Atti associativi
(…..omissis…….)
Art. 5. Consiglio Direttivo
(…..omissis…….)
Art. 6. Fondo comune
(…..omissis…….)
Art. 7. Spese di costituzione
(…..omissis…….)
…………. , …………….
I soci fondatori
STATUTO
ASSOCIAZIONE …………………..ONLUS
Art. 1. Denominazione
(…..omissis…….)
Art. 2 Sede
(…..omissis…….)
Art. 3. Scopo dell'associazione
(…..omissis…….)
Art 4. Attività dell'associazione
(…..omissis…….)
Art. 5. Durata
(…..omissis…….)
Art. 6. Soci
Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire. L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:
• di voler partecipare alla vita associativa;
• di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti; di accettare le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per esaminare la richiesta di ammissione. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è comunque ammesso reclamo all'assemblea.
I soci dell'associazione si distinguono in tre categorie: soci fondatori, operatori e onorari.
I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione.
I soci operatori sono coloro che richiedono l'adesione all'associazione e ne condividono, pienamente
e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi. Collaborano attivamente e con regolarità per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, prestando la loro opera a favore dell’ente.
I soci onorari sono personalità e/o altri enti e associazioni che operano nel campo ……………………………...
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione. Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili. Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.
La qualifica di socio si perde per:
• dimissioni;
• decesso;
• per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisioni è inappellabile.
Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.
L'associazione potrà comunque procedere all'assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività. E' inoltre fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del Consiglio Direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione ed erogati nei limiti imposti dall’art. 10 comma 6 del D. Lgs 460/97.
Art. 7. Diritti e doveri degli associati
(…..omissis…….)
Art. 8. Organi sociali
(…..omissis…….)
Art. 9. L’Assemblea dei soci
(…..omissis…….)
Art. 10. Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
• prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
• adottare provvedimenti disciplinari;
• redigere il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto;
• eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
• curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
• fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
• elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all’Assemblea;
• aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.
• ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
• determinare e deliberare il rimborso delle spese o i compensi da corrispondere ai soci che svolgono attività a favore dell’associazione.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite nomina dei primi dei non eletti alla carica di consiglieri o, in mancanza, tramite cooptazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio Direttivo.
Art. 11. Il Presidente
(…..omissis…….)
Art. 12. Durata delle cariche sociali
(…..omissis…….)
Art. 13. Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
• quote associative o contributi volontari dei soci;
• eventuali contributi volontari dei terzi;
• contributi dello Stato, Enti locali, Enti ed istituzioni pubbliche;
• contributi da organismi internazionali;
• rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
• donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
• rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o statali, nazionali e internazionali;
• entrate derivanti da attività direttamente connesse alle attività istituzionali, comunque nei limiti previsti dal Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460;
I mezzi finanziari che pervengono all’Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell'associazione da lui delegato con delega scritta.
Art. 14. Il Patrimonio
(…..omissis…….)
Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili
(…..omissis…….)
Art. 16. Raccolta pubblica di fondi
(…..omissis…….)
Art. 17. Rendiconto economico-finanziario
(…..omissis…….)
Art. 18. Intrasmissibilità della quota associativa
(…..omissis…….)
Art. 19. Scioglimento
(…..omissis…….)
Art. 20. Completezza dello Statuto
(…..omissis…….)
……………lì……………..
I soci fondatori
ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE CULTURALE …………………..
Art. 1. Costituzione e denominazione
(…..omissis…….)
Art. 2. Sede
(….omissis…..)
Art. 3. Attività costituenti l’oggetto sociale
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici.
L’Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal C.C vigente, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
L’Associazione ha lo scopo …………………………………………………………………….
L'associazione potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità. Inoltre, l'associazione potrà partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo o strategico al proprio, e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.
Art. 4. Atti
(…..omissis…….)
Art. 5. Consiglio Direttivo
(…..omissis…….)
Art. 6. Fondo comune
(…..omissis…….)
Art. 7. Spese di costituzione
(…..omissis…….)
……….., ……………..
I soci fondatori
STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE ………………..
Art. 1. Denominazione
(…..omissis…….)
Art. 2. Sede
(…..omissis…….)
Art. 3. Scopo dell'associazione
(…..omissis…….)
Art 4. Attività dell'associazione
(…..omissis…….)
Art. 5. Durata
(…..omissis…….)
Art. 6. Soci
Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire. L’adesione all’Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:
- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti; di accettare le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per confermare o negare l'adesione. L'eventuale diniego deve essere comunicato e motivato ed è comunque ammesso reclamo all'Assemblea.
I soci dell'associazione si distinguono in soci fondatori, ordinari e onorari.
- Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione
- Soci Ordinari sono coloro che richiedono l’adesione all'associazione e ne condividono, pienamente e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi.
- Soci Onorario, sono coloro che hanno maturato una particolare esperienza o che si sono distinti della promozione e diffusione della cultura e dell’arte.
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione. Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.
La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni;
- decesso;
- per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere.
- per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.
L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisioni è inappellabile.
Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.
L'associazione potrà comunque procedere all'assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività. E' fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del Consiglio Direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti.
Art. 7. Diritti e doveri degli associati
(…..omissis…….)
Art. 8. Organi sociali
(…..omissis…….)
Art. 9 L’Assemblea dei Soci
(…..omissis…….)
Art. 10. Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e dai Consiglieri, da un minimo di ……………ad un massimo di……………, designati dall'Assemblea fra tutti gli associati aventi diritto al voto.
Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio stesso.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno metà dei componenti.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;
- eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
- curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;
- approvare il programma dell’Associazione;
- fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
- aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.
- ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- determinare e deliberare il rimborso spese e i compensi a favore dei soci che svolgono attività nell’ambito dell’associazione.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite i primi dei non eletti o tramite cooptazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo.
Art. 11. Il Presidente
(…..omissis…….)
Art. 12 Durata delle cariche sociali
(…..omissis…….)
Art. 13 Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative o contributi volontari dei soci;
- eventuali contributi volontari dei terzi, associazioni o enti privati;
- eventuali contributi versati dai soci che usufruiscono dei servizi messi a disposizione o partecipano a corsi, conferenze o altre iniziative organizzate dall'associazione;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, comunque occasionali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.
I mezzi finanziari che pervengono all’Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell'associazione da lui delegato con delega scritta.
Art. 14 Il Patrimonio
(…..omissis…….)
Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili
(…..omissis…….)
Art. 16. Raccolta pubblica di fondi
(…..omissis…….)
Art. 17. Rendiconto economico-finanziario
(…..omissis…….)
Art. 18. Intrasmissibilità della quota associativa
(…..omissis…….)
Art. 19. Scioglimento
(…..omissis…….)
Art. 20. Completezza dello Statuto
(…..omissis…….)
…………., ………………..
I soci fondatori
ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ……………….
1) (…..omissis…….)
2) (…..omissis…….)
3) L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico e aconfessionale, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal C.C. vigente in tema di enti associativi, alle disposizioni di cui all'art 90 della legge 298\2002 e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
In particolare l'associazione ha per scopo:
- la promozione, la diffusione, il coordinamento e pratica, a livello dilettantistico ed amatoriale, anche a scopo didattico, formativo e culturale, della disciplina ……………………….;
- la didattica per la formazione e la preparazione di squadre dilettantistiche ed amatoriali, per lo svolgimento e la diffusione della pratica della suddetta attività sportiva;
- diffusione, promozione e pratica di ogni altra attività sportiva ad esse connesse, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ai valori che essa comporta.
Per attuare le suddette finalità, l'Associazione potrà dare vita ad una scuola sportiva, allo scopo, da un lato, di avviare, aggiornare e perfezionare le attività sportive previste dallo statuto e, dall'altro, di promuovere la conoscenza dello sport, anche mediante iniziative formative, culturali e ricreative.
Al fine di raggiungere tale oggetto sociale, l'associazione potrà, pertanto, occuparsi della promozione e dell'organizzazione di gare, tornei, stage ed ogni altra attività legata alla pratica ………………………….. e delle pratiche sportive affini; nonché della gestione di campi pratica e di allenamento per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive correlate.
L'associazione provvederà a stipulare polizze assicurative che garantiscano i propri associati da infortuni o incidenti subiti nel corso dell'attività sportiva.
L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative
L'Associazione si impegna sin d'ora a rispettare e far rispettare ai propri associati le norme, gli statuti e le direttive e i regolamenti del CONI e della federazione sportiva o ente di promozione sportiva a cui l'associazione sarà affiliata, oltre a riconoscere la loro giurisdizione sportiva e disciplinare.
4) (…..omissis…….)
5) (…..omissis…….)
6) (…..omissis…….)
7) (…..omissis…….)
…………… lì………………..
I soci fondatori
STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ……………………..
ATTO COSTITUTIVO
COMITATO ……………………………..
Art. 1. Costituzione e denominazione
(…..omissis…….)
Art. 2. Sede
(…..omissis…….)
Art. 3. Attività costituenti l’oggetto sociale
Il comitato ha struttura e contenuti democratici.
Il comitato è un ente di diritto privato italiano, apolitico e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal C.C. vigente, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
Il comitato ha come scopo …………………………………………………………………………..
Il comitato potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle proprie finalità.
È fatto divieto agli organi amministrativi di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Il Comitato potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità. Il comitato potrà partecipare ad altri comitati o associazioni con oggetto analogo al proprio, e potrà promuovere e partecipare ad enti analoghi.
Art. 4. Atti
(…..omissis…….)
Art. 5. Consiglio Direttivo
(…..omissis…….)
Art. 6. Fondo comune
(…..omissis…….)
Art. 7. Registrazione
(…..omissis…….)
…………..lì…………….
I soci fondatori
STATUTO
COMITATO………………………………
Art. 1. Denominazione
(…..omissis…….)
Art. 2. Sede
(…..omissis…….)
Art. 3. Scopo del comitato
(…..omissis…….)
Art 4. Attività del comitato
(…..omissis…….)
Art. 5. Durata
(…..omissis…….)
Art. 6. Promotori
Chiunque condivide gli scopi e le finalità del comitato ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire. L’adesione al comitato non può essere disposta per un periodo temporaneo. I promotori sono le persone fisiche capaci di agire, le persone giuridiche e gli enti, pubblici o privati che, condividendo pienamente i fini e l'attività del comitato, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:
• di voler partecipare alla vita del comitato;
• di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti; di accettare le attività, le finalità e il metodo del comitato.
Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per esaminare la richiesta di ammissione. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è comunque ammesso reclamo all'assemblea.
Fra gli aderenti al comitato esiste parità di diritti e di doveri. Ogni promotore è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi del comitato. Il nuovo promotore potrà essere chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita del comitato. Ogni promotore ha un voto. Il numero degli iscritti al comitato è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.
La qualifica di promotore si perde per:
• dimissioni;
• decesso;
• per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il promotore che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi del comitato o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dello stesso. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisioni è inappellabile.
Le prestazioni dei promotori a favore del comitato e le cariche sono gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal comitato stesso.
Il Comitato potrà comunque procedere all'assunzione di promotori o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività. E' fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del Consiglio Direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività del Comitato e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti.
Art. 7. Diritti e doveri dei promotori
(…..omissis…….)
Art. 8. Organi sociali
(…..omissis…….)
Art. 9. L’Assemblea dei Promotori
(…..omissis…….)
Art. 10. Consiglio Direttivo
Il comitato è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti i promotori aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
• prevedere i criteri di ammissione dei nuovi promotori e accogliere o respingere le domande di ammissione degli stessi;
• adottare provvedimenti disciplinari;
• compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
• eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
• curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
• fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna del comitato;
• elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all’Assemblea;
• aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria del comitato; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento del comitato.
• ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
• determinare e deliberare il rimborso delle spese o i compensi da corrispondere ai promotori che svolgono attività a favore del comitato.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite nomina dei primi dei non eletti alla carica di consiglieri o, in mancanza, tramite cooptazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio Direttivo.
Art. 11. Il Presidente
(…..omissis…….)
Art. 12. Durata delle cariche sociali
(…..omissis…….)
Art. 13. Risorse economiche
Il comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
• quote associative o contributi volontari dei promotori;
• eventuali contributi volontari dei terzi;
• contributi dello Stato, Enti locali, Enti ed istituzioni pubbliche;
• rendite di beni mobili ed immobili pervenuti al comitato a qualsiasi titolo;
• donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
• rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o statali, nazionali e internazionali;
• entrate derivanti da attività direttamente connesse alle attività istituzionali.
I mezzi finanziari che pervengono al comitato vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell'associazione da lui delegato con delega scritta.
Art. 14. Il Patrimonio
(…..omissis…….)
Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili
(…..omissis…….)
Art. 16 Sostenitori
(…..omissis…….)
Art. 17. Raccolta pubblica di fondi
(…..omissis…….)
Art. 18. Rendiconto economico-finanziario
(…..omissis…….)
Art. 19. Intrasmissibilità della quota associativa
(…..omissis…….)
Art. 20. Scioglimento
(…..omissis…….)
Art. 21. Completezza dello Statuto
(…..omissis…….)
…………… lì ……………..
I soci fondatori
ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ……………………..
Art. 1. Costituzione e denominazione
(….omissis…..)
Art. 2. Sede
(….omissis…..)
Art. 3. Scopo dell'associazione
L’Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista a norma degli artt. 36 e segg. c.c., della legge 7 dicembre 2000 n. 383, alla normativa sugli enti non commerciali e alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
L’associazione ha lo scopo di ……………………………………………………………………..
L'associazione potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque marginali e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità. Inoltre, potrà partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio, e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.
Art. 4. Atti associativi
(….omissis…..)
Art. 5. Consiglio Direttivo
(….omissis…..)
Art. 6. Fondo comune
(….omissis…..)
Art. 7. Spese di costituzione
(….omissis…..)
……………, …………………..
I soci fondatori
STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ……………………..
Art. 1. Denominazione
(….omissis…..)
Art. 2. Sede
(….omissis…..)
Art. 3. Scopo dell'associazione
(….omissis…..)
Art 4. Attività dell'associazione
(….omissis…..)
Art. 5. Durata
(….omissis…..)
Art. 6. Soci
Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire. L’adesione all’Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:
• di voler partecipare alla vita associativa;
• di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti; di accettare le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per ratificare o negare l'ammissione. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è comunque ammesso reclamo all'assemblea.
I soci di dividono in:
• fondatori;
• ordinari, coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’assemblea e partecipano alle attività associative;
• sostenitori, coloro che sostengono economicamente e materialmente l’attività dell’associazione e che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
• benemeriti, persone nominate tali dall’Assemblea dei Soci per meriti particolari.
Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci. Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.
La qualifica di socio si perde per:
• dimissioni;
• decesso;
• per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate via lettera raccomandata. E’ ammesso il ricorso all’Assemblea e la decisioni è inappellabile.
Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono sempre volontarie, libere e gratuite, ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.
L'associazione potrà comunque procedere, in casi di particolare necessità e secondo i limiti di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, all'assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività dell'associazione. E' fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del Consiglio Direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria, sempre se ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività dell'associazione. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti.
Art. 7. Diritti e doveri degli associati
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Art. 8. Organi sociali
(….omissis…..)
Art. 9. L’Assemblea dei soci
(….omissis…..)
Art. 10. Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno metà dei componenti.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
• prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
• adottare provvedimenti disciplinari;
• compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;
• eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
• curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;
• approvare il programma dell’Associazione;
• fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
• aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.
• ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
• determinare e deliberare il rimborso delle spese sostenute da parte del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo e dei soci per le attività da loro svolte. Determinare e deliberare eventuali contributi di natura forfettaria, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono le attività amministrative, dirigenziali e di segreteria.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite i primi dei non eletti o, in mancanza, tramite cooptazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo.
Art. 11. Il Presidente
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Art. 12. Durata delle cariche sociali
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Art. 13. Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
• quote e contributi degli associati;
• eredità, donazioni e legati;
• contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
• contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
• erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
• altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
I mezzi finanziari che pervengono all’Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell'associazione da lui delegato con delega scritta.
Art. 14. Il Patrimonio
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Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili
(….omissis…..)
Art. 16. Raccolta pubblica di fondi
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Art. 17. Rendiconto economico-finanziario
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Art. 18. Intrasmissibilità della quota associativa
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Art. 19. Scioglimento
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Art. 20. Completezza dello Statuto
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I soci fondatori
Articoli di introduzione alla Riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017)