Il Portale delle Associazioni

Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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La gestione della Onlus

NOTA IMPORTANTE: con la definitiva entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) il regime onlus sarà abrogato e la relativa anagrafe non sarà più attiva. In alternativa, per svolgere le stesse attività e godere degli stessi benefici fiscali, consigliamo la costituzione di un ente del terzo settore (maggiori informazioni a questa pagina) o di un’organizzazione di volontariato (maggiori informazioni a questa pagina). Ricordiamo che il nostro studio offre consulenza anche per la costituzione di questi nuovi enti associativi.

 

Scopri la nostra consulenza per costituire una onlus

La qualifica onlus è di tipo fiscale, e può essere riconosciuta a favore di associazioni, comitati, fondazioni ecc.. che rispettino i requisiti previsti dalla legislazione fiscale e dal d. lgs. 1997 n. 460.

Nel caso di associazione-onlus, cioè l'ipotesi più frequente, gli organi di gestione saranno il Consiglio Direttivo, il Presidente e l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e provvede all'osservanza delle  disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e, per quanto riguarda le onlus,  per un massimo di tre anni.

Il Consiglio Direttivo, diretto dal presidente, è l'organo esecutivo a cui spettano le decisioni gestionali e amministrative. E' composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due e si riunisce solitamente una volta ogni uno o due mesi. Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci; b) adottare provvedimenti disciplinari; c) compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al rendiconto contabile; d) eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza; f) fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione; g) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all’Assemblea; h) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione; i) Ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza; l) determinare e deliberare il rimborso delle spese e gli eventuali compensi per i soci (per maggiori informazioni si rimanda all'articolo sulla responsabilità degli organi associativi).

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci. L'assemblea va convocata almeno un volta all'anno. L’assemblea ordinaria delibera: - l’elezione del consiglio direttivo; - l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale; - il programma annuale delle attività; - sugli argomenti posti alla sua attenzione dal consiglio direttivo; L’Assemblea straordinaria delibera: - sulle richieste di modifica dello Statuto; - sullo scioglimento dell’Associazione; - sulla nomina del liquidatore.

Naturalmente i corrispettivi ricavati sono della onlus e non possono essere considerati degli "utili" da distribuire ai soci. Comunque, gli amministratori e organizzatori potranno ricevere dei compensi in relazione all’attività svolta a favore dell’ente, ovviamente rispettando la normativa in materia di lavoro. Non è escluso che la onlus possa assumere del personale, anche tra gli stessi soci fondatori.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla corretta gestione dell’ente, che deve essere effettivamente partecipata,  e alla corretta redazione  degli atti associativi, come i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, Assemblea, la lista soci, il bilancio annuale.

Riguardo gli obblighi di contabilità, la onlus è esente dalla tenuta della contabilità ordinaria (libro giornale e  libro degli inventari) quando i suoi proventi complessivi, proveniente da attività istituzionale e da attività connesse, non sono superiori a 51.645,69 euro. In tal caso l'unico obbligo di contabilità è la tenuta del rendiconto annuale e della relazione di  missione. Se al contrario tale limite viene superato, per quanto riguarda le attività connesse, sussiste l'obbligo di tenere le scritture contabili previste per le imprese commerciali, con la possibile adozione del regime della contabilità semplificata o supersemplificata se i proventi complessivi annuali della onlus non superano determinati limiti.

In questa pagina trovate tutti gli articoli riguardanti la disciplina delle onlus.

avv. Nicola Ferrante ( aggiornato al 2020)

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