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a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Il riconoscimento della fondazione

Una volta costituita, la fondazione deve chiedere il riconoscimento all'autorità competente.

Il riconoscimento ha efficacia costitutiva dell'ente e la sua principale conseguenza è l'acquisto della personalità giuridica. 

L'ente diventa un soggetto di diritto distinto ed indipendente dai suoi amministratori o fondatori e assume autonomia patrimoniale rispetto a questi. Ciò vuol dire che per i debiti della fondazione, risponde solo il patrimonio di questa, mentre il patrimonio degli amministratori non può essere intaccato dai creditori della fondazione.

Prima del riconoscimento della personalità giuridica i beni destinati alla fondazione rimangono comunque nel patrimonio del fondatore.

L'atto di fondazione è revocabile dal fondatore fino a quando non sia stato emesso il provvedimento di riconoscimento. Una volta ottenuto il riconoscimento, l'atto di fondazione non può più essere modificato dal fondatore in nessun caso e per nessuna ragione.

Il riconoscimento è comunque revocabile dall'autorità che lo ha concesso, nel caso siano venuti meno i requisiti richiesti dalla legge.

Per il riconoscimento della fondazione vige il sistema concessorio: cioè si consegue con provvedimento amministrativo, di competenza governativa.

Il riconoscimento è concesso ove lo scopo della fondazione sia ritenuto meritevole e l'attività dell'ente non violi la legge. Si precisa che la pubblica amministrazione non è obbligata ad emanare il provvedimento richiesto (cioè il riconoscimento), ma la sua emanazione è discrezionale.

Tale valutazione riguarda l'esistenza dei presupposti fissati dalla legge, l'utilità sociale del fine perseguito, la sufficienza del patrimonio dell'ente, la legittimità delle disposizioni e delle clausole previste nell'atto di fondazione.

Lo scopo di tale procedura è quindi quello di verificare che la fondazione possa fare fronte ad eventuali creditori.

Per il riconoscimento di enti che operano a livello nazionale, la competenza spetta alle prefetture, che curano l'apposito registro delle persone giuridiche. Mentre la registrazione delle fondazioni che operano solo in ambito locale spetta alle regioni, che curano i relativi registri regionali.

In sede di accertamento dei requisiti essenziali per il riconoscimento, viene sempre fatto un controllo sull'esistenza di un patrimonio adeguato allo scopo e all'attività della fondazione. In merito, visto che non esiste una norma che regoli i limiti patrimoniali necessari per svolgere determinate attività, la valutazione di congruità del patrimonio sarà effettuata dall'ufficio competente in modo discrezionale. Solitamente, per una fondazione che opera a livello nazionale si chiede un patrimonio minimo che va dai 50 mila ai 100 mila euro. In sede regionale, gli importi richiesti sono minori (sul tema leggi l'articolo sui controlli pubblici).

I registri delle persone giuridiche si suddividono in due parti. Nella prima è iscritto l'ente, con l'indicazione della sua denominazione, nella seconda sono indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, i dati degli amministratori ecc.....

La domanda di riconoscimento della persona giuridica deve:

  • essere presentata alla prefettura nella provincia in cui è stabilita la sede dell'ente, o alle regioni se l'attività dell'ente viene svolta in ambito regionale;
  • essere sottoscritta dal fondatore o da chi rappresenta l'ente;

I richiedenti devono allegare copia dell'atto costitutivo e dello statuto

La prefettura rilascia una ricevuta che attesti la presentazione della domanda. Il prefetto provvede all'iscrizione entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso in cui la prefettura ravvisi delle ragioni ostative all'iscrizione, ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di 120 giorni ne da comunicazione, ai richiedenti, i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare memorie e documenti.

Se nell'ulteriore termine di 30 giorni il prefetto non comunica ai richiedenti il motivo del diniego o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Per informazioni sulla nostra consulenza per costituire e gestire fondazioni vai a questa pagina.  Potete anche inviarci direttamente le vostre richieste compilando il modulo sottostante.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato a gennaio 2015)

Nota:si percisa che gli articoli persenti in questo sito sono da considerarsi un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia e organica normativa sugli enti no profit. Lo studio non è in alcun modo responsabile dell'uso improprio di tali informazioni.Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d'autore, e non possono in alcun modo essere utilizzati o riprodotti senza specifica autorizzazione dell'autore.

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