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a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Gli amministratori della fondazione

Nelle fondazioni l'organo amministrativo ha una importanza fondamentale. Infatti solo a tale organo spetta in via esclusiva l'esecuzione dell'atto di fondazione. Quindi, la sua competenza nel gestire la fondazione è in teoria illimitata. 

Naturalmente gli amministratori devono rispettare la volontà del fondatore, e le loro decisioni devono essere attinenti al perseguimento dello scopo della fondazione. 

Lo stesso fondatore può indicare, nell'atto di fondazione, ulteriori limiti, precisando le attività che la fondazione potrà svolgere. 

Gli amministratori, che hanno la competenza esclusiva di eseguire l'atto di fondazione, non possono modificare lo scopo e la destinazione del patrimonio, nè deliberare l'estinzione dell'ente. Inoltre, non possono modificare l'atto, almeno per quello che riguarda l'estinzione dell'ente, la devoluzione del patrimonio e lo scopo della fondazione, mentre sono ammissibili modifiche che riguardano gli elementi non essenziali dell'atto di fondazione, nella misura in cui sono utili al conseguimento dello scopo dell'ente.

Ulteriori ed eventuali modifiche dovranno essere approvate dall'autorità competente. Tale autorità ha anche il potere di modificare lo scopo della fondazione, trasformale l'ente o estinguerlo (in merito leggi anche l'articolo sui controlli pubblici).

L'autorità competente vigila sul rispetto dei limiti al potere degli amministratori, e può annullare le deliberazioni contrarie alla legge, all'atto di fondazione, al buon costume. Inoltre può sciogliere il consiglio di amministrazione qualora nona agisca conformemente allo statuto e allo scopo della fondazione.

Il fondatore può nominare i primi amministratori nell'atto di fondazione o può indicare le modalità di nomina, eventualmente affidandola a terzi o facendola coincidere con l'assunzione di determinate cariche. Tale carica può essere ricoperta da una sola persona o da più persone, riunito in consiglio di amministrazione.

Può essere amministratore della fondazione anche una persona giuridica, un ente pubblico o una associazione.

Il fondatore può anche nominare se stesso come amministratore (tale soluzione è però messa in dubbio da molti esperti), mentre in nessun caso può riservarsi il potere di nomina per le successive rinnovazioni.

Nel caso il fondatore non provveda alla nomina degli amministratori, questa spetterà all'autorità competente.

La nomina deve essere seguita dall'accettazione della carica, e può avere una durata o essere a vita.

La cessazione della carica può realizzarsi per scadenza del termine stabilito, dimissioni, revoca, scioglimento della fondazione.

In caso di scadenza del termine la cessazione ha effetto dal momento della nomina del successore, mentre la cessazione dovute a dimissioni, revoca, o scioglimento del consiglio hanno effetto immediato.

L'organo amministrativo ha il potere di rappresentanza della fondazione, cioè il potere di compiere atti in nome e per conto della fondazione.

L'indicazione degli amministratori a cui spetta la rappresentanza, e i loro limiti, devono essere iscritti nel registro delle imprese. In tal caso, gli atti compiuti che eccedano i limiti al potere di rappresentanza, non vincolano la fondazione, mentre l'amministratore che ha agito potrà essere chiamato personalmente a risarcire i danni provocati ai terzi, che hanno confidato senza colpa nella regolarità degli atti compiuti dall'amministratore.

L'eventuale alienazione dei beni della fondazione non può porsi in contrasto con il vincolo di scopo dato al patrimonio della stessa. In difetto di tale presupposto, l'atto di alienazione sarà annullabile e gli amministratori risponderanno personalmente nei confronti della fondazione per i danni arrecati.

Per informazioni sulla nostra consulenza per costituire e gestire fondazioni vai a questa pagina. Potete anche inviarci direttamente le vostre richieste compilando il modulo sottostante.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato a gennaio 2015)

 Nota: si percisa che gli articoli persenti in questo sito sono da considerarsi un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia e organica normativa sugli enti no profit. Lo studio non è in alcun modo responsabile dell'uso improprio di tali informazioni.Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d'autore, e non possono in alcun modo essere utilizzati o riprodotti senza specifica autorizzazione dell'autore.

 

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