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Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Gestire un'associazione di volontariato

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Le organizzazioni di volontariato (anche dette associazioni di volontariato) sono gestite secondo le regola previste per tutti gli enti del terzo settore, dagli articoli 23 e seguenti del D. Lgs. 117/2017.

Nell'assemblea delle organizzazioni di volontariato hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. Ciascun associato ha un voto.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea delle organizzazioni di volontariato ha le seguenti competenze:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle organizzazioni di volontariato che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito dal suddetto elenco, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
Nelle organizzazioni di volontariato deve essere nominato un organo di amministrazione. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilià, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonchè a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, nelle organizzazione di volontariato l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Come per tutti gli enti del terzo settore, è obbligatorio che il patrimonio delle organizzazioni di volontariato sia destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità di interesse generali previsti dal D. Lgs. 117/2017, pertanto è vietato distribuire utili, avanzi, fondi, riserve o comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento dell’organizzazione di volontariato, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo degli uffici competenti da rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta.

La raccolta di fondi può essere organizzata e continuativa o comunque abituale, tramite cessione o erogazione di beni o servizi al pubblico (sempre di modico valore), utilizzando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato sono erogate a patto che gli enti stessi si sottopongano a organi di controllo, applichino una maggiore trasparenza dei bilanci, tengano obbligatoriamente libri contabili e pubblichino i compensi percepiti dagli associati incaricati di particolari attività.

Per ulteriori informazioni sulla costituzione di organizzazioni di volontariato leggi gli articoli costituire un'associazione di volontariato, gestire un'associazione di volontariato, regime fiscale delle associazioni di volontariato.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)

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