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Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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La Gestione delle Associazioni di Promozione Sociale

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Le associazioni di promozione sociale sono gestite secondo le regola previste per tutti gli enti del terzo settore, dagli articoli 23 e seguenti del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, nelle associazioni di promozione sociale l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Nelle associazioni di promozione sociale deve essere nominato un organo di amministrazione. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilià, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonchè a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nell'assemblea delle associazioni di promozione sociale hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. Ciascun associato ha un voto.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea delle associazioni di promozione sociale ha le seguenti competenze:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni di promozione sociale che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito dal suddetto elenco, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Come per tutti gli enti del terzo settore, è obbligatorio che il patrimonio delle associazioni di promozione sociale sia destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità di interesse generali previsti dal D. Lgs. 117/2017, pertanto è vietato distribuire utili, avanzi, fondi, riserve o comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione di promozione sociale, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo degli uffici competenti da rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta.

La raccolta di fondi può essere organizzata e continuativa o comunque abituale, tramite cessione o erogazione di beni o servizi al pubblico (sempre di modico valore), utilizzando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Per ulteriori informazioni sulle gestione delle Associazioni di Promozione Sociale vi rimandiamo agli articoli della relativa sezione: costituire un'associazione di promozione sociale, gestire un'associazione di promozione sociale, il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)

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