Consulenza per la costituzione di Enti del Terzo Settore
ATTIVITA' NON COMMERCIALE e COMMECIALE
Il Codice del Terzo Settore dà una definizione di non commercialità, e quindi di non tassabilità, dell’attività svolta dagli enti del terzo settore. In base all’articolo 79 del codice, per essere considerata non commerciale:
Inoltre, sono sempre considerate non commerciali:
Quindi, per essere considerato non commerciale, un ente del terzo settore deve svolgere in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale stabilite dal Codice del Terzo settore, a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.
Diversamente, vengono sempre considerate attività commerciali:
Da precisare che se, in un determinato periodo di imposta, i proventi dell’attività commerciale superano i proventi di tutte le entrate considerate non commerciali, l’ente del terzo settore assumerà la qualifica fiscale di ente commerciale, con il conseguente pagamento delle imposte sul ricavato di tutta l’attività.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Il titolo X del Codice del Terzo Settore, oltre a definire il concetto di non commercialità, prevede una serie di importanti misure di sostegno e valorizza adeguatamente sul piano tributario il carattere eventualmente commerciale delle attività, principali o secondarie, esercitate dagli ETS.
La riforma prevede che:
Venendo al dettaglio delle agevolazioni, merita trattazione l’introduzione del c.d. social bonus. Si tratta di un credito d’imposta a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali di denaro eseguite con modalità tracciabili a favore degli ETS che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti ETS per lo svolgimento esclusivo di attività d’interesse generale con modalità non commerciali. Si tratta di un credito d’imposta del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da enti o società in favore di ETS.
Gli immobili posseduti e utilizzati dagli ETS non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale, sono esenti da IMU e TASI. Per i tributi diversi da questi ultimi, gli enti impositori possono deliberare nei confronti degli ETSNC la riduzione o l’esenzione al pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli ETS la riduzione o l’esenzione dall’IRAP, nel rispetto della normativa UE e della Corte di Giustizia UE.
Per celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di natura occasionale non è prevista l’imposta sugli intrattenimenti per le attività indicate dal D.P.R. 640/1972.
Gli atti e i provvedimenti relativi agli ETS sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.
REGIME FORFETARIO
Il Codice prevede un regime forfettario di determinazione del reddito, avente carattere opzionale, per le attività commerciali svolte in modo secondario dagli ETS non commerciali nonché un regine ad hoc per le organizzazioni di volontariato e APS, che semplifica gli adempimenti a carico di queste.
Il Codice prevede l’introduzione di un regime forfettario per il reddito d’impresa degli Enti del Terzo Settore non commerciali che ricalca quello precedentemente in uso, cioè l’articolo 145 TUIR, ora disapplicato agli ETS. Questa determinazione forfettaria del reddito d’impresa si ha applicando:
a. attività di prestazione di servizi:
b. altre attività:
N.B. per gli ETS che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
Il suddetto regime forfettario esonera dagli studi di settore, dagli indici sistematici di affidabilità e dai parametri.
EROGAZIONI LIBERALI
Il Codice prevede una nuova regolamentazione di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali.
Dall’IRPEF si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o natura a favore degli ETS non commerciali per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. Tale importo è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali oppure mediante altri sistemi di pagamento previsti dal D.Lgs. 241/1997 (canali monitorati).
Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS non commerciali da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Le elargizioni in esame devono esclusivamente essere destinate allo svolgimento delle attività istituzionali non commerciali degli enti beneficiari e una diversa destinazione può condurre a riqualificare l’ente come commerciale nonché a verificare i presupposti per la cancellazione dal RUNTS.
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avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)
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