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In massima parte il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato (anche dette associazioni di volontariato) è uguale a quello previsto per tutti gli enti del terzo settore, agli articoli 79 e seguenti del D. Lgs. 117/2017.
In base all’articolo 79 del codice del terzo settore, per essere considerata non commerciale e quindi non tassata, l’attività delle organizzazioni di volontariato:
Tali iniziative non sono tassate e con IVA a 0%. Da rilevare che, anche se si tratta di attività non commerciale, l'ODV al ricevimento dei relativi corrispettivi dovrà emettere una fattura elettronica (con IVA esente). Inoltre, sono sempre considerate non commerciali:
Quindi, per essere considerato non commerciale, un organizzazione di volontariato deve svolgere in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale stabilite dal codice del terzo settore, a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.
Diversamente, vengono sempre considerate attività commerciali:
Da precisare che se, in un determinato periodo di imposta, i proventi dell’attività commerciale superano i proventi di tutte le entrate considerate non commerciali, l’ente del terzo settore assumerà la qualifica fiscale di ente commerciale, con il conseguente pagamento delle imposte sul ricavato di tutta l’attività.
Oltre alla disciplina generale, per le organizzazioni di volontariato non si considerano commerciali le seguenti attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente:
In tema di erogazioni liberali le organizzazioni di volontariato usufruiscono di una normativa di maggior favore, rispetto agli altri enti del terzo settore; infatti le donazioni in denaro e in natura sono detraibili al 35% fino ad un massimo di € 30.000 per ciascun periodo di imposta oppure in alternativa sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
Per ulteriori informazioni sulla costituzione di organizzazioni di volontariato leggi gli articoli costituire un'associazione di volontariato, gestire un'associazione di volontariato, regime fiscale delle associazioni di volontariato.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2025)
Per informazioni sulla nostra consulenza per la costituzione e la gestione di organizzazioni di volontariato vai a questa pagina o contatta lo studio tramite il modulo sottostante o alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Contattando lo studio riceverete gratuitamente un preventivo su carta intestata, con descrizione e costi della consulenza, oltre ad un primo esame delle vostre esigenze.
Nota: si precisa che gli articoli di questo sito sono da considerasi un riassunto, a titolo informativo, della più ambia disciplina degli enti no profit. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l'uso non conforme di tali informazioni. Il presente articolo è protetto dalle norme sul diritto d'autore.
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Le organizzazioni di volontariato (anche dette associazioni di volontariato) sono gestite secondo le regola previste per tutti gli enti del terzo settore, dagli articoli 23 e seguenti del D. Lgs. 117/2017.
Nell'assemblea delle organizzazioni di volontariato hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. Ciascun associato ha un voto.
Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.
L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
L'assemblea delle organizzazioni di volontariato ha le seguenti competenze:
Gli atti costitutivi o gli statuti delle organizzazioni di volontariato che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito dal suddetto elenco, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
Nelle organizzazioni di volontariato deve essere nominato un organo di amministrazione. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilià, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.
Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonchè a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, nelle organizzazione di volontariato l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Come per tutti gli enti del terzo settore, è obbligatorio che il patrimonio delle organizzazioni di volontariato sia destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità di interesse generali previsti dal D. Lgs. 117/2017, pertanto è vietato distribuire utili, avanzi, fondi, riserve o comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
In caso di estinzione o scioglimento dell’organizzazione di volontariato, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo degli uffici competenti da rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta.
La raccolta di fondi può essere organizzata e continuativa o comunque abituale, tramite cessione o erogazione di beni o servizi al pubblico (sempre di modico valore), utilizzando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti.
Le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato sono erogate a patto che gli enti stessi si sottopongano a organi di controllo, applichino una maggiore trasparenza dei bilanci, tengano obbligatoriamente libri contabili e pubblichino i compensi percepiti dagli associati incaricati di particolari attività.
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avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2025)
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Per costituire ed aprire una associazione di volontariato (o organizzazione di volontariato - ODV) è necessario:
Secondo il Codice del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, da un numero non inferiore a sette persone fisiche, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
Le organizzazioni di volontariato si inquadrano quindi come un sottoinsieme degli enti del terzo settore, e si caratterizzano per alcune regole o vincoli peculiari e per alcune agevolazioni fiscali ulteriori rispetto a quelle stabilite per gli E.T.S. (ricordiamo però che per la costituzione di quest’ultimi sono sufficienti tre persone e non sette).
Riguardo allo svolgimento di attività di interesse generale, si fa riferimento all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, che prevede un’ampia gamma di iniziative. Le organizzazioni di volontariato sembrano comunque orientate allo svolgimento di attività rivolta a favore di terzi soggetti, per fini di solidarietà e assistenza, e quindi beneficenza, interventi e servizi sociali, prestazioni socio sanitarie, tutela dei diritti civili ecc…….Potremmo quindi affermare che questa tipologia prende il posto delle associazioni che avevano la qualifica di ONLUS, categoria che dopo la riforma si è estinta.
L’attività dell’organizzazione di volontariato dovrà essere gestita avvalendosi prevalentemente del sostegno di volontari associati, che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. L’ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Inoltre, è espressamente previsto che ai componenti degli organi sociali (presidente\consiglieri), non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione
Nel caso delle ODV, l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo e possono essere rimborsate solo le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, entro limiti preventivamente stabiliti. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario fa parte.
Secondo l’articolo 21 del Codice del Terzo Settore, l'atto costitutivo e lo statuto di tutti gli ETS devono indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista; le norme relative al funzionamento dell'ente. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
NOTA IMPORTANTE: Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla domanda d’iscrizione al registro degli Enti del Terzo Settore, che sarà vagliata dagli uffici regionali competenti. L’atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere i requisiti prescritti dal D. Lgs. 117/2017 e le attività dovranno essere coerenti con quanto permesso da questa normativa. Inoltre, dovrà essere posta attenzione alle linee guida e alle raccomandazioni predisposte dalle varie regioni. In tal senso si consiglia l’assistenza di un consulente, per non rischiare che la domanda venga rigettata, con la conseguente necessità di modificare lo statuto già registrato all’Agenzia delle Entrate.
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