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Le associazioni di promozione sociale godono di un regime agevolato rispetto a quanto previsto a favore degli altri enti del terzo settore. Infatti, quest’ultimi devono svolgere in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale stabilite dall’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, quindi senza conseguire un risultato contabile positivo.
Diversamente, l’articolo 85 del Codice del Terzo Settore prescrive che non si considerano commerciali (e quindi non tassate) le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale. Quindi tali corrispettivi specifici potranno anche eccedere il costo delle attività proposte agli associati.
E’ opportuno precisare che lo svolgimento delle suddette attività deve essere organizzata in forma non professionale o imprenditoriale, quindi senza l’investimento di elevati capitali, con lavoro prevalentemente volontario o comunque svolto dai soci, senza l’uso di un organizzazione aziendale. Diversamente, anche se i requisiti formali previsti dal Codice del Terzo Settore fossero rispettati, l’associazione verrebbe comunque considerata commerciale.
Non si considerano commerciali anche le cessioni a favore di terzi di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.
Inoltre, sono sempre considerate non commerciali:
Inoltre, il Codice del Terzo Settore prevede che per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Enti di Promozione Sociale a carattere nazionale), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
Riguardo le erogazioni liberali, viene prevista una detrazione pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o natura a favore degli enti di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali oppure mediante altri sistemi di pagamento previsti dal D.Lgs. 241/1997 (canali monitorati). Inoltre, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti di promozione da persone fisiche, enti e società, sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Per ulteriori informazioni sulle gestione delle Associazioni di Promozione Sociale vi rimandiamo agli articoli della relativa sezione: costituire un'associazione di promozione sociale, gestire un'associazione di promozione sociale, il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)
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