NOTA IMPORTANTE: con la definitiva entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) il regime onlus sarà abrogato e la relativa anagrafe non sarà più attiva. In alternativa, per svolgere le stesse attività e godere degli stessi benefici fiscali, consigliamo la costituzione di un ente del terzo settore (maggiori informazioni a questa pagina) o di un’organizzazione di volontariato (maggiori informazioni a questa pagina). Ricordiamo che il nostro studio offre consulenza anche per la costituzione di questi nuovi enti associativi.
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Le onlus recuperano i fondi per finanziare la loro attività in vari modi:
- la quota di iscrizione, annualmente conferita dai soci, che è necessario versare per fare parte dell'associazione e per avere diritto di voto nell'assemblea;
- eventuali ulteriori contributi, richiesti ai soci per fare fronte ai costi di gestione;
- le donazioni, effettuate dai soci o da terzi, o eventuali contributi di comuni, province, regioni, enti pubblici ecc....
- i corrispettivi versati dai soci che beneficiano dell'attività o dei servizi di assistenza e di sostegno offerti dalle onlus, o i contributi versati da enti pubblici e privati;
- i contributi ricavati dall'attività connessa, cioè servizi prestati a soggetti non svantaggiati, o la vendita di beni di modico valore o l'organizzazione di eventi pubblici promossi per finanziare l'attività della onlus;
- i fondi derivanti dal 5 x mille;
- quanto ricavato da raccolte pubbliche di denaro, che possono essere organizzate saltuariamente durante l'anno.
Il denaro raccolto andrà depositato nel conto corrente della onlus, aperto presso un istituto di credito. Solitamente, sono delegati ad operare sul c\c il presidente e il tesoriere. E' utile rilevare che tutte le decisioni riguardante la gestione economico\finanziaria sono prese dal Consiglio Direttivo. Quanto ricavato andrà utilizzato per raggiungere lo scopo dell'associazione, e non potrà essere investito per altri scopi diversi dalla missione dell'ente.
E' inoltre necessario ricordare che le somme raccolte sono dell'associazione, e non dei soci, e sono vincolate al raggiungimento degli scopi associativi. Infatti, gli enti associativi sono una figura giuridica autonoma rispetto ai propri soci, ed loro patrimonio è autonomo e separato a quello degli stessi soci. Quest'ultimi, potranno ricevere dei corrispettivi solo tramite rimborsi spese (per le spese effettivamente sostenute) o compensi per l'attività svolta a favore dell'associazione, con le modalità indicate nella parte fiscale di questo sito.
Gli introiti e le spese andranno rendicontate su fogli cassa settimanali o mensili, rendicontazione che permetterà di compilare il bilancio annuale che l’assemblea dei soci dovrà approvare. Abbiamo già rilevato che non è escluso che l’associazione possa conseguire alla fine dell’anno un avanzo economico (che propriamente non è un utile), che verrà accantonato e trascritto nel bilancio dell’anno successivo.
In questa pagina trovate tutti gli articoli riguardanti la disciplina delle onlus.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2020)
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