Il Portale delle Associazioni

Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

Condivi con...

Il portale delle associazioni

Finanziamenti delle associazioni sportive

Aps

Raccoglie gli articoli sulle associazioni di promozione sociale e  sui circoli culturali e ricreativi

Scopri la nostra consulenza per costituire un'associazione di promozione sociale

Le associazioni di promozione sociale godono di un regime agevolato rispetto a quanto previsto a favore degli altri enti del terzo settore. Infatti, quest’ultimi devono svolgere in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale stabilite dall’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, quindi senza conseguire un risultato contabile positivo.

Diversamente, l’articolo 85 del Codice del Terzo Settore prescrive che non si considerano commerciali (e quindi non tassate) le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale. Quindi tali corrispettivi specifici potranno anche eccedere il costo delle attività proposte agli associati.

E’ opportuno precisare che lo svolgimento delle suddette attività deve essere organizzata in forma non professionale o imprenditoriale, quindi senza l’investimento di elevati capitali, con lavoro prevalentemente volontario o comunque svolto dai soci, senza l’uso di un organizzazione aziendale. Diversamente, anche se i requisiti formali previsti dal Codice del Terzo Settore fossero rispettati, l’associazione verrebbe comunque considerata commerciale.

Non si considerano commerciali anche le cessioni a favore di terzi di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

Inoltre, sono sempre considerate non commerciali:

  • le raccolte pubbliche di fondi, che devono essere effettuate occasionalmente e svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e che si possono effettuare anche con offerte di modico valore o di servizi;
  • i contributi erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime convenzionato o di accreditamento;
  • le quote associative annuali corrisposte dai soci;
  • le donazioni liberali corrisposte da soci o da terzi.

Inoltre, il Codice del Terzo Settore prevede che per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Enti di Promozione Sociale a carattere nazionale), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
  • per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

Riguardo le erogazioni liberali, viene prevista una detrazione pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o natura a favore degli enti di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali oppure mediante altri sistemi di pagamento previsti dal D.Lgs. 241/1997 (canali monitorati). Inoltre, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti di promozione da persone fisiche, enti e società, sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Per ulteriori informazioni sulle gestione delle Associazioni di Promozione Sociale vi rimandiamo agli articoli della relativa sezione: costituire un'associazione di promozione sociale, gestire un'associazione di promozione sociale, il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)

Per informazioni sulla nostra consulenza per la costituzione e la gestione di associazioni di promozione sociale vai a questa pagina questa pagina o contatta lo studio tramite il modulo sottostante o alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  Contattando lo studio riceverete gratuitamente un preventivo su carta intestata, con descrizione e costi della consulenza, oltre ad un primo esame delle vostre esigenze.

Scopri la nostra consulenza per aprire un'associazione di promozione sociale

Le associazioni di promozione sociale sono gestite secondo le regola previste per tutti gli enti del terzo settore, dagli articoli 23 e seguenti del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, nelle associazioni di promozione sociale l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Nelle associazioni di promozione sociale deve essere nominato un organo di amministrazione. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilià, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonchè a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nell'assemblea delle associazioni di promozione sociale hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. Ciascun associato ha un voto.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea delle associazioni di promozione sociale ha le seguenti competenze:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni di promozione sociale che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito dal suddetto elenco, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Come per tutti gli enti del terzo settore, è obbligatorio che il patrimonio delle associazioni di promozione sociale sia destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità di interesse generali previsti dal D. Lgs. 117/2017, pertanto è vietato distribuire utili, avanzi, fondi, riserve o comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione di promozione sociale, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo degli uffici competenti da rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta.

La raccolta di fondi può essere organizzata e continuativa o comunque abituale, tramite cessione o erogazione di beni o servizi al pubblico (sempre di modico valore), utilizzando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Per ulteriori informazioni sulle gestione delle Associazioni di Promozione Sociale vi rimandiamo agli articoli della relativa sezione: costituire un'associazione di promozione sociale, gestire un'associazione di promozione sociale, il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)

Per informazioni sulla nostra consulenza per la costituzione e la gestione di associazioni di promozione sociale vai a questa pagina o contatta lo studio tramite il modulo sottostante o alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Contattando lo studio riceverete gratuitamente un preventivo su carta intestata, con descrizione e costi della consulenza, oltre ad un primo esame delle vostre esigenze.

Scopri la nostra consulenza per aprire un circolo

Una circolo si basa sulla struttura di un'associaizone di promozione sociale (solitamente a scopo culturale, ludico e ricreativo), che in concreto è  un gruppo di persone che, in base a delle regole da loro stabilite e servendosi di una stabile organizzazione (non professionale), decide di perseguire una scopo comune, solitamente altruistico o a beneficio della collettività.

La caratteristica principale dei circoli è che solitamente hanno una sede dove gli associati possono ritrovarsi per svolgere le attività comuni. Spesso questa sede è provvista anche di un bar o di un punto ristoro, sempre a favore dei soci.

Questi sono i passaggi necessari per costituire di un circolo:

  • determinare lo scopo del circolo e la sua attività specifica. L'ente dovrà costituirsi come Associazione di Promozione Sociale, secondo la nuova normativa del Terzo Settore, e saranno necessari almeno sette soci fondatori;
  • preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto del circolo, necessari per creare il circolo, inserendo tutti i requisiti  previsti dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
  • recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione del circolo (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento). E' necessario richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro ed infine presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia (la procedura è quella di “registrazione atti privati”).
  • affiliare il circolo ad un ente di promozione sociale a carattere nazionale. Solo con tale affiliazione il circolo potrà svolgere determinate attività, quale la somministrazione di alimenti e bevande ai soci, godendo dei benefici fiscali previsti dalla legge. Una volta che l’associazione sarà affiliata, avete terminato la procedura per creare un circolo (in merito rimandiamo alla nota alla fine dell'articolo).

Quindi, per costituire un circolo non è necessario una atto notarile, e non è nemmeno necessario il riconoscimento governativo, che implica una procedura lunga e costosa. Infatti, la stragrande maggioranza delle associazioni e degli altri enti no profit non è riconosciuta.

I circoli si inquadrano quindi come delle associazioni di promozione sociale, che sono considerate un sottoinsieme degli enti del terzo settore, e si caratterizzano per alcune regole o vincoli peculiari e per alcune agevolazioni fiscali ulteriori rispetto a quelle stabilite per gli E.T.S. Per informazioni sulla gestione di un'associazione di promozione sociale, rimandiamo a questa pagina del sito.

Secondo l’articolo 21 del Codice del Terzo Settore, l'atto costitutivo e lo statuto di tutti gli ETS devono indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista; le norme relative al funzionamento dell'ente. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

La differenza con gli enti del terzo settore in genere è che nella sede legale (cioè nella sede del circolo) è possibile gestire un bar che somministri alimenti e bevande, comunque riservato esclusivamente ai soli soci tesserati e previo svolgimento di un inter burocratico semplificato e il rispetti di determinati requisiti. I proventi derivati da tali attività non sono considerate di natura commerciale, quindi non sono fiscalmente imponibili. Questa agevolazione è concessa solo nel caso in cui il circolo sia affiliato a un ente di promozione sociale a carattere nazionale.

Infatti, il Codice del Terzo Settore prevede che per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Enti di Promozione Sociale a carattere nazionale), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
  • per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

In merito, si evidenzia che l'attività principale del circolo non può mai ridursi alla sola somministrazione di bevande, ma deve consistere nell'attività prevista nello statuto (culturale, ricreativa ecc...), e che tale somministrazione deve comunque essere legata allo svolgimento delle attività istituzionale dell'associazione.

Il circolo che vuole somministrare alimenti e bevande a favore dei soci, deve presentare determinata documentazione al comune di competenza e, inoltre, i locali devono possedere determinati requisiti di tipo urbanistico\edilizio e sanitario. Per la spiegazione dettagliata dell’iter autorizzativo e dei requisiti previsti dalla legge si rinvia a questa pagina.

Da rilevale che la nuova normativa stabilisce che le sedi e i locali utilizzati dagli enti del terzo settore (APS e circoli compresi), in cui si svolge l'attività istituzionale, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, purchè non di tipo produttivo.

Naturalmente, come per tutte le associazioni, sussiste il divieto di distribuzione degli utili, e l'eventuale residuo di cassa dovrà essere accantonato o reinvestito nell'attività dell'associazione. Chi lavora o svolge attività a favore del circolo potrà comunque ricevere un compenso\corrispettivo, che dovrà essere proporzionato all'attività svolta.

NOTA IMPORTANTE: Il  circolo, costituito come associazione di promozione sociale, può beneficiare di importanti agevolazioni fiscali. Infatti, le attività svolte a favore degli associati, inerenti al perseguimento degli scopi associativi, sono considerate non commerciali e i corrispettivi ricavati non sono in alcun modo tassati.  Per ottenere questi benefici è però necessaria una corretta redazione della statuto, che deve comprendere i requisiti e i vincoli previsti dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e una corretta gestione dell’associazione. Per questo si consiglia l'assistenza di un consulente in fase di costituzione e avviamento dell'ente.

Per ulteriori informazioni sulla costituzione di un'associazione di promozione sociale rimandiamo a questa pagina del sito.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)

NB: il nostro studio offre una consulenza completa per la costituzione di circoli su tutto il territorio nazionale, anche grazie ad una specifica convenzione con il maggiore ente di promozione sociale presente in Italia. Per ulteriori informazioni visita questa pagina o contatta lo studio tramite la mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o il modulo di contatto  sottostante.

Scopri la nostra consulenza per costituire circoli

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), che integra le disposizioni riguardanti la disciplina generale in materia di somministrazione di alimenti e bevande ( art. 64 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460).

Per prima cosa, tale normativa chiarisce che la somministrazione deve risultare come attività secondaria rispetto alle finalità istituzionali dell’associazione o del circolo, specificate dallo statuto.

Le associazioni di promozione sociale aderenti ad enti di promozione sociale a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati, devono presentare al Comune, nel cui territorio si esercita l’attività, una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Questa segnalazione, laddove gli enti locali abbiano adottato le necessarie misure organizzative, può essere presentata anche su supporto informatico.

L’attività di somministrazione può iniziare dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente o della ricezione, sempre da parte di quest’ultima, della dichiarazione stessa, fermo restando il termine di 60 giorni per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività di somministrazione.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, prevede gli elementi che devono essere evidenziati da parte del legale rappresentante dell’associazione o circolo nella segnalazione certificata di inizio attività. Trattasi, nello specifico, di dichiarare:

  • a quale ente nazionale avente finalità assistenziali aderisce l’associazione o il circolo;
  • il tipo di attività di somministrazione che si intende svolgere;
  • l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
  • che l’associazione rispetta i requisiti della democraticità della struttura associativa, la disciplina uniforme dei rapporti associativi, il divieto di distribuire utili, l’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di estinzione dell’ente, l’obbligo di presentare il bilancio annuale;
  • che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’interno.

Il decreto impone che alla segnalazione certificata di inizio attività sia allegata una copia in carta semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo o dello statuto dell’associazione, al fine di rendere più agevole la verifica da parte dell’ente locale e degli organi addetti alla vigilanza.

Il locale dove è esercitata l’attività di somministrazione deve essere conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico – sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno (questi ultimi col D.M. n° 564 del 1992) e deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia (art. 3, comma 2°, lettera d, DPR 235/2001). Sostanzialmente, quindi, esso deve avere una destinazione d’uso adatta per l’attività svolta e deve aver ottenuto il certificato di agibilità. Occorre inoltre che il circolo rispetti il Regolamento CE n° 852 del 2004 sulla presenza di un sistema di autocontrollo igienico HACCP obbligatorio per tutte le attività di produzione, preparazione, vendita di prodotti alimentari.

Il D.M. 564/1992 prevede che i locali di circoli privati in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze ed altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe ed altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno. Inoltre, il listino dei prezzi e i documenti autorizzativi (la D.I.A. con allegata una copia non autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione oppure l’autorizzazione del Comune) devono essere esposti in luogo visibile.

I circoli in cui si somministrano alimenti e bevande non sono soggetti alla disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione, ma sono tenuti a non arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone ai sensi dell’art. 8 della Legge n° 447 del 1995, la “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

L’attività di somministrazione è esercitata dal legale rappresentante (di solito denominato “presidente”) del circolo o dai soci rappresentanti di esso che risultano dall’atto autorizzativo (sempre la D.I.A. con allegati l’atto costitutivo e lo statuto oppure l’autorizzazione del Comune).

L’effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati esclusivamente ai soci del circolo non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa. Se però, agli spettacoli accedono anche non soci o semplici invitati o vi siano circostanze che escludano il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento, lo svolgimento di queste attività è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 68 del R.D. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS), che comporta l’osservanza delle norme di prevenzione incendi e di agibilità dei locali dell’art. 80 TULPS e, nel caso di piccoli trattenimenti, dell’autorizzazione comunale prevista dall’art. 69 TULPS.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)

NB: il nostro studio offre una consulenza completa per la costituzione di circoli su tutto il territorio nazionale, anche grazie ad una specifica convenzione con il maggiore ente di promozione sociale presente in Italia. Per ulteriori informazioni visita questa pagina o contatta lo studio tramite la mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  o il modulo di contatto sottostante.

Nota: si percisa che gli articoli pubblicati in questo sito sono da considerarsi un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia e organica normativa sugli enti no profit. Lo studio non è in alcun modo responsabile dell'uso improprio di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d'autore, e non possono in alcun modo essere utilizzati o riprodotti senza specifica autorizzazione dell'autore.

Scopri la nostra consulenza per costituire un'associazione di promozione sociale

Per costituire e aprire una associazione di promozione sociale, è necessario:

  • costituire un'associazione, con almeno sette soci fondatori, per l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Solitamente, i soci fondatori formano il primo Consiglio Direttivo;
  • preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto, necessari per creare un'associazione di promozione sociale, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dal Codice del Terzo Settore;
  • recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento). E' necessario richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro ed infine presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia per la registrazione (la procedura è quella di “registrazione atti privati” e non è necessario l'intervento di un notaio);
  • inoltrare la domanda di iscrizione al registro unico nazionale degli enti del terzo settore, tramite l'apposito portale web attivato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • una volta iscritta al registro avrete terminato la procedura per aprire una associazione di promozione sociale.

Secondo il codice del terzo settore, le associazioni di promozione sociale sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, da un numero non inferiore a sette persone fisiche, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le associazioni di promozione sociale si inquadrano quindi come un sottoinsieme degli enti del terzo settore, e si caratterizzano per alcune regole o vincoli peculiari e per alcune agevolazioni fiscali ulteriori rispetto a quelle stabilite per gli E.T.S. (ricordiamo però che per la costituzione di quest’ultimi sono sufficienti tre persone e non sette).

Riguardo allo svolgimento di attività di interesse generale, si fa riferimento all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, che prevede un’ampia gamma di iniziative. Le associazioni di promozione sociale sembrano comunque orientate allo svolgimento di attività, rivolta a favore dei propri soci e di terzi soggetti, nell'ambito culturale, ludico-ricreativo, della tutela e della valorizzazione del territorio, promozione delle tradizioni locali ecc.....

L’attività dell’associazione di promozione sociale dovrà essere perseguita avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati. L'attività del volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo e potranno essere rimborsate solo le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, entro limiti preventivamente stabiliti. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

L’associazione di promozione sociale potrà comunque assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche individuandoli tra i propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Con il nuovo regime previsto dal Codice del Terzo Settore, assumere la qualifica di APS sarà particolarmente conveniente. Infatti, la regola generale prevista dalla nuova normativa considera non commerciali le sole attività rese a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non eccedono i costi di organizzazione della stessa attività. Diversamente, per le APS il Codice del Terzo Settore prevede una deroga, stabilendo che non si cosiderano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi statutari per cui gli associati versano un corrispettivo specifico, che quindi può anche eccedere i costi organizzativi dell'attività.

Inoltre, il Codice del Terzo Settore prevede che per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Enti di Promozione Sociale a carattere nazionale), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
  • per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

Precisiamo comunque che la possibilità di somministrare alimenti e bevande ai soci è subordinata allo svolgimento di un iter burocratico amministrativo e al rispetto di determinati requisiti. Per ulteriori approfondimenti in merito rimandiamo a questa pagina.

Da rilevale che la nuova normativa stabilisce che le sedi e i locali utilizzati dagli enti del terzo settore (APS e circoli compresi), in cui si svolge l'attività istituzionale, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, purchè non di tipo produttivo.

Secondo l’articolo 21 del Codice del Terzo Settore, l'atto costitutivo e lo statuto di tutti gli ETS devono indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista; le norme relative al funzionamento dell'ente. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

NOTA IMPORTANTE: Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla domanda d’iscrizione al registro degli Enti del Terzo Settore, che sarà vagliata dagli uffici regionali competenti. L’atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere i requisiti prescritti dal D. Lgs. 117/2017 e le attività dovranno essere coerenti con quanto permesso da questa normativa. Inoltre dovrà essere posta attenzione alle linee guida e alle raccomandazioni predisposte dalle varie regioni. In tal senso si consiglia l’assistenza di un consulente, per non rischiare che la domanda venga rigettata, con la conseguente necessità di modificare lo statuto già registrato all’Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori informazioni sulle gestione delle Associazioni di Promozione Sociale vi rimandiamo agli articoli della relativa sezione: costituire un'associazione di promozione sociale, gestire un'associazione di promozione sociale, il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale.

 avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)

Per informazioni sulla nostra consulenza per la costituzione e la gestione di associazioni di promozione sociale vai a questa pagina o contatta lo studio tramite il modulo sottostante o alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  Contattando lo studio riceverete gratuitamente un preventivo su carta intestata, con descrizione e costi della consulenza, oltre ad un primo esame delle vostre esigenze.

gestionale associazioni no profit

Contatta l'esperto



Fai click nel quadratino sottostante, di fianco la scritta "Non sono un robot"

Inviando questo messaggio accetti la nostra Privacy Policy

 

Come il 90% dei siti web, utilizziamo i cookie per aiutarci a migliorare il sito e per darti una migliore esperienza di navigazione.
La direttiva UE ci impone di farlo notare, ecco il perché di questo fastidioso pop-up. Privacy policy