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Una delle principali fonti di finanziamento delle associazioni e degli enti no profit in genere sono le donazioni, effettuate da privati o imprese commerciali. Ci si chiede spesso quale sia il regime fiscale da applicare a tali importi, se cioè siano sottoposti alla tassa sulle donazioni e se il donante possa detrarre parte di tali somme dal proprio reddito.
In generale, le erogazioni liberali di modico valore non sono mai soggetta alla tassa sulle donazioni. Il concetto di modico valore dipende sia dalla somma in sè, sia dalle capacità economiche del donante. Sicuramente, per un privato cittadino, qualche centinaia di euro possono rientrare nel concetto di modico valore, mentre nel caso di una grossa impresa commerciale, anche la somma di mille euro può essere considerata di modico valore.
Diversamente, nel caso di grosse somme donate a semplici associazioni (come una qualsiasi associazione culturale non riconosciuta), si dovrà comunque applicare l'imposta sulle donazioni. Inoltre, per le semplici associazioni non riconosciute non è prevista la possibilità di detrarre parte della somma donata dal proprio reddito.
Il Codice del Terzo Settore prevede una nuova detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed onlus.
Dall’IRPEF si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o natura a favore dei suddetti enti non commerciali, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. Tale importo è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. Inoltre, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore dei suddetti non commerciali da persone fisiche, enti e società, sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Le elargizioni in esame devono esclusivamente essere destinate allo svolgimento delle attività istituzionali non commerciali degli enti beneficiari
Anche per le donazioni a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche è prevista la deducibilità dal proprio reddito di parte della somma donata. Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche beneficiano di una detrazione di imposta lorda del 19%, per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro annui. Inoltre, per le erogazioni effettuate da società od enti commerciali è prevista la stessa detrazione.
Altre agevolazioni, sempre riguardanti la deducibilità relativa alle erogazioni liberali, sono previste per le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale (Arci, Acli, Cesn, Msp ecc....) e per le associazioni e i circoli ricreativi ad esse affiliate.
Da rilevare che tali erogazioni devono obbligatoriamente essere effettuate mediante l'impiego di bonifici bancari, versamenti postali, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari circolari. Inoltre, l'ente che riceve questa somme deve tenere scritture contabili idonee a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere grazie a tali fondi.
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avv. Nicola Ferrante
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