Il Portale delle Associazioni

Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Costituire Una Onlus

NOTA IMPORTANTE: con la definitiva entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) il regime onlus sarà abrogato e la relativa anagrafe non sarà più attiva. In alternativa, per svolgere le stesse attività e godere degli stessi benefici fiscali, consigliamo la costituzione di un ente del terzo settore (maggiori informazioni a questa pagina) o di un’organizzazione di volontariato (maggiori informazioni a questa pagina). Ricordiamo che il nostro studio offre consulenza per la costituzione di questi nuovi enti associativi.

 

Scopri la nostra consulenza per costituire una onlus

Va premesso che con il termine “ Onlus” si intende una categoria fiscale, che viene assunta da associazioni o altri enti no profit sulla base delle finalità perseguite. Quindi, per aprire una onlus è necessario costituire un'associazione, che avrà tale qualifica.

Per costituire e aprire una onlus è necessario:

  • determinare lo scopo e l’attività della onlus (tra quelle previste dal D.Lg 1997 n. 460). E' necessario prevedere almeno 3 soci fondatori, che formeranno il primo Consiglio Direttivo;
  • preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto dell'associazione, necessari per creare la onlus, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dalla Codice Civile e dalla legge fiscale (TUIR) e dal dal D.Lg 1997 n. 460. In merito, leggi gli articoli di questa sezione;
  • recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione della onlus (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento). E' necessario richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro ed infine presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia (la procedura è quella di “registrazione atti privati”).
  • chiedere l'iscrizione dell'associazione all'anagrafe onlus, inviando la domanda alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate presso la regione ove l'ente avrà la propria sede.

Solo dopo l'iscrizione all'anagrafe avrete terminato la procedura per costituire una onlus e l'associazione potrà qualificarsi come tale  e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal nostro ordinamento.

Con l'acronimo ONLUS si intende “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” e si indica una categoria tributaria valida ai soli fini fiscali (e non un  soggetto di diritto), che può essere assunta da associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, anche senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente una serie di requisiti. Alle ONLUS vengono concesse varie agevolazioni o esenzioni fiscali in conseguenza dell’esercizio esclusivo di alcune specifiche attività ritenute per legge socialmente importanti.

Per aprire una onlus, si devono seguire le indicazioni e i vincoli del D.Lg 1997 n. 460, decreto che regola la relativa disciplina. Tali enti devono espressamente prevedere  lo svolgimento, in via esclusiva, di attività in uno o più dei seguenti settori:

  • assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • assistenza sanitaria;
  • beneficenza;
  • istruzione;
  • formazione;
  • sport dilettantistico;
  • tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
  • tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;
  • promozione della cultura e dell'arte;
  • tutela dei diritti civili;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Questa attività, si possono dividere in due grandi categorie. Nella prima categoria, definita a solidarietà presunta, rientrano quelle attività per le quali si considera, per presunzione assoluta di legge, realizzato il perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Per svolgere queste attività non occorre alcuna verifica circa la condizione di bisogno dei destinatari delle attività. I settori a solidarietà presunta sono quelli dell'assistenza sociale e socio sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura dell'ambiente, promozione della cultura dell'arte (ma solo quando siano presenti i finanziamenti da parte dell'amministrazione centrale dello Stato), ricerca scientifica svolta da fondazione o università.

Nella seconda categoria, definita a solidarietà condizionata, rientrano quelle attività per le quali si realizza il fine di solidarietà sociale solo se le stesse sono dirette ad arrecare beneficio a soggetti in specifiche condizioni di bisogno (condizioni che devono essere verificate) o componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari. I settori a solidarietà condizionata, sono assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura dell'arte (se non vi sono finanziamenti da parte dell'amministrazione centrale dello Stato), tutela dei diritti civili. In questi casi la onlus dovrà certificare la condizione di svantaggio o di bisogno dei soggetti che beneficiano delle attività svolte (per maggiori informazioni leggi gli articoli sulle attività della onlus e sulla descrizione delle attività permesse).

Oltre alle attività indicate come esclusive, la onlus può svolgere attività connesse, individuate come attività a solidarietà condizionata esercitate nei confronti di soggetti non svantaggiati, o come attività accessorie a quelle esclusive  in quanto integrative delle stesse. In tal modo l'associazione può avere a disposizione delle fonti di finanziamento. Nel primo caso, potrà offrire le proprie prestazioni (già erogate nei confronti di  soggetti svantaggiati) anche persone non in stato di bisogno. Nel secondo caso potrà organizzare alcune attività di sensibilizzazione o la vendita di oggetti di modico valore, per raccogliere dei fondi e sostenere l'attività istituzionale. Lo svolgimento delle attività connesse è comunque soggetto ad alcuni rigorosi limiti.

Di base, le onlus sono delle normali associazioni, a cui vanno applicate le comuni regole in tema di organizzazione e gestione. Saranno quindi previsti il presidente, che coordina la vita associativa, il consiglio direttivo, che è l'organo esecutivo, e l'assemblea dei soci, che approva il bilancio annuale e nomina gli organi associativi (si rimanda agli articoli sulla gestione della onlus).  

Sempre secondo il D.Lg 1997 n. 460, lo statuto e l'atto costitutivo delle onlus devono obbligatoriamente prevedere:

  • l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attraverso lo svolgimento di attività solo in determinati settori e nei confronti di determinati soggetti;
  • il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate (1-10) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse
  • il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  • l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  • l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

In ogni caso la onlus potrà erogare le proprie prestazioni o servizi sia gratuitamente, ad esempio finanziandosi tramite donazioni o contributi di enti pubblici, ma anche a pagamento. Infatti, se è vero che è proibita la distribuzione di utili, questo non vale per l'onerosità delle prestazioni effettuate, per cui può essere richiesto un corrispettivo. Inoltre, i soggetti che prestano servizio a favore della onlus possono ricevere un compenso proporzionato al loro impegno e alla loro attività.

La richiesta d'iscrizione all'anagrafe onlus, da inviare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente, va effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, allegando l'apposito modello predisposto dal Ministero dell'Economia, copia dello statuto e atto costitutivo, documento del legale rappresentante. E' comunque da evidenziare che l'Agenzia delle Entrate ha un potere discrezionale nel decidere l'iscrizione dell'associazione\onlus  all'anagrafe e che spesso l'iscrizione viene rifiutata nel caso in cui gli atti non abbiano i requisiti richiesti dal D.Lg 1997 n. 460, prevedano lo svolgimento di altre attività oltre a quelle previste come esclusive dallo stesso decreto o quando l'associazione manchi del requisito della democraticità o di altre caratteristiche di corretta gestione.  E' quindi sempre consigliabile farsi assistere da un esperto della materia, per non vedersi rifiutata la domanda d’iscrizione e dover registrare un nuovo statuto.

I corrispettivi ricavati dallo svolgimento di attività di utilità sociale, cioè dell'attività istituzionale della onlus, non sono soggetti a tassazione. Infatti, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociali. Anche il ricavato delle attività connesse non è soggetto a tassazione. Infatti, i proventi derivanti dall'esercizio di attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile (per maggiori informazioni leggi l'articolo sulle agevolazioni fiscali della onlus)

In questa pagina trovate tutti gli articoli riguardanti la disciplina delle onlus.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2020)

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