NOTA IMPORTANTE: con la definitiva entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) il regime onlus sarà abrogato e la relativa anagrafe non sarà più attiva. In alternativa, per svolgere le stesse attività e godere degli stessi benefici fiscali, consigliamo la costituzione di un ente del terzo settore (maggiori informazioni a questa pagina) o di un’organizzazione di volontariato (maggiori informazioni a questa pagina). Ricordiamo che il nostro studio offre consulenza per la costituzione di questi nuovi enti associativi.
Scopri la nostra consulenza per costituire una onlus
Va premesso che con il termine “ Onlus” si intende una categoria fiscale, che viene assunta da associazioni o altri enti no profit sulla base delle finalità perseguite. Quindi, per aprire una onlus è necessario costituire un'associazione, che avrà tale qualifica.
Per costituire e aprire una onlus è necessario:
Solo dopo l'iscrizione all'anagrafe avrete terminato la procedura per costituire una onlus e l'associazione potrà qualificarsi come tale e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal nostro ordinamento.
Con l'acronimo ONLUS si intende “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” e si indica una categoria tributaria valida ai soli fini fiscali (e non un soggetto di diritto), che può essere assunta da associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, anche senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente una serie di requisiti. Alle ONLUS vengono concesse varie agevolazioni o esenzioni fiscali in conseguenza dell’esercizio esclusivo di alcune specifiche attività ritenute per legge socialmente importanti.
Per aprire una onlus, si devono seguire le indicazioni e i vincoli del D.Lg 1997 n. 460, decreto che regola la relativa disciplina. Tali enti devono espressamente prevedere lo svolgimento, in via esclusiva, di attività in uno o più dei seguenti settori:
Questa attività, si possono dividere in due grandi categorie. Nella prima categoria, definita a solidarietà presunta, rientrano quelle attività per le quali si considera, per presunzione assoluta di legge, realizzato il perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Per svolgere queste attività non occorre alcuna verifica circa la condizione di bisogno dei destinatari delle attività. I settori a solidarietà presunta sono quelli dell'assistenza sociale e socio sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura dell'ambiente, promozione della cultura dell'arte (ma solo quando siano presenti i finanziamenti da parte dell'amministrazione centrale dello Stato), ricerca scientifica svolta da fondazione o università.
Nella seconda categoria, definita a solidarietà condizionata, rientrano quelle attività per le quali si realizza il fine di solidarietà sociale solo se le stesse sono dirette ad arrecare beneficio a soggetti in specifiche condizioni di bisogno (condizioni che devono essere verificate) o componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari. I settori a solidarietà condizionata, sono assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura dell'arte (se non vi sono finanziamenti da parte dell'amministrazione centrale dello Stato), tutela dei diritti civili. In questi casi la onlus dovrà certificare la condizione di svantaggio o di bisogno dei soggetti che beneficiano delle attività svolte (per maggiori informazioni leggi gli articoli sulle attività della onlus e sulla descrizione delle attività permesse).
Oltre alle attività indicate come esclusive, la onlus può svolgere attività connesse, individuate come attività a solidarietà condizionata esercitate nei confronti di soggetti non svantaggiati, o come attività accessorie a quelle esclusive in quanto integrative delle stesse. In tal modo l'associazione può avere a disposizione delle fonti di finanziamento. Nel primo caso, potrà offrire le proprie prestazioni (già erogate nei confronti di soggetti svantaggiati) anche persone non in stato di bisogno. Nel secondo caso potrà organizzare alcune attività di sensibilizzazione o la vendita di oggetti di modico valore, per raccogliere dei fondi e sostenere l'attività istituzionale. Lo svolgimento delle attività connesse è comunque soggetto ad alcuni rigorosi limiti.
Di base, le onlus sono delle normali associazioni, a cui vanno applicate le comuni regole in tema di organizzazione e gestione. Saranno quindi previsti il presidente, che coordina la vita associativa, il consiglio direttivo, che è l'organo esecutivo, e l'assemblea dei soci, che approva il bilancio annuale e nomina gli organi associativi (si rimanda agli articoli sulla gestione della onlus).
Sempre secondo il D.Lg 1997 n. 460, lo statuto e l'atto costitutivo delle onlus devono obbligatoriamente prevedere:
In ogni caso la onlus potrà erogare le proprie prestazioni o servizi sia gratuitamente, ad esempio finanziandosi tramite donazioni o contributi di enti pubblici, ma anche a pagamento. Infatti, se è vero che è proibita la distribuzione di utili, questo non vale per l'onerosità delle prestazioni effettuate, per cui può essere richiesto un corrispettivo. Inoltre, i soggetti che prestano servizio a favore della onlus possono ricevere un compenso proporzionato al loro impegno e alla loro attività.
La richiesta d'iscrizione all'anagrafe onlus, da inviare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente, va effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, allegando l'apposito modello predisposto dal Ministero dell'Economia, copia dello statuto e atto costitutivo, documento del legale rappresentante. E' comunque da evidenziare che l'Agenzia delle Entrate ha un potere discrezionale nel decidere l'iscrizione dell'associazione\onlus all'anagrafe e che spesso l'iscrizione viene rifiutata nel caso in cui gli atti non abbiano i requisiti richiesti dal D.Lg 1997 n. 460, prevedano lo svolgimento di altre attività oltre a quelle previste come esclusive dallo stesso decreto o quando l'associazione manchi del requisito della democraticità o di altre caratteristiche di corretta gestione. E' quindi sempre consigliabile farsi assistere da un esperto della materia, per non vedersi rifiutata la domanda d’iscrizione e dover registrare un nuovo statuto.
I corrispettivi ricavati dallo svolgimento di attività di utilità sociale, cioè dell'attività istituzionale della onlus, non sono soggetti a tassazione. Infatti, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociali. Anche il ricavato delle attività connesse non è soggetto a tassazione. Infatti, i proventi derivanti dall'esercizio di attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile (per maggiori informazioni leggi l'articolo sulle agevolazioni fiscali della onlus)
In questa pagina trovate tutti gli articoli riguardanti la disciplina delle onlus.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2020)
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