Il Portale delle Associazioni

Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Costituire una Associazione

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Possiamo definire un’associazione come un gruppo di persone che, in base a delle regole da loro stabilite e servendosi di una stabile organizzazione (non professionale), decide di perseguire una scopo comune, solitamente altruistico o a beneficio della collettività. La principale caratteristica di un’associazione è che non svolge un’attività commerciale finalizzata al perseguimento di un utile, ma ha come scopo un’attività no profit finalizzata al soddisfacimento di bisogni socialmente rilevanti.

Come Costituire Associazione

Procedura burocratica per costituire un'associazione

Per costituire e aprire un'associazione, che voglia seriamente perseguire i suoi scopi e beneficiare della legislazione fiscale di favore prevista dal nostro ordinamento per gli enti associativi, è necessario:

  • determinare lo scopo dell’associazione (culturale, ricreativo, di promozione, solidaristico ecc...), e la sua attività specifica. E' necessario prevedere almeno 3 soci fondatori, che formeranno il primo Consiglio Direttivo;
  • preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto dell'associazione, necessari per creare una associazione, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dalla Codice Civile e dalla legge fiscale (TUIR). In merito, leggi gli altri articoli di questa sezione;
  • recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento). E' necessario richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro, acquistare i bolli da applicare agli atti, ed infine presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia (la procedura è quella di “registrazione atti privati”).
  • una volta registrata, avete terminato la procedura per costituire una associazione, che potrà quindi iniziare la sua attività.

Quindi, per costituire un'associazione non è necessario un atto notarile, e non è nemmeno necessario il riconoscimento governativo, che implica una procedura lunga e costosa. Infatti, la stragrande maggioranza delle associazioni e degli altri enti no profit non è riconosciuta. La  procedura descritta è necessaria sia per ottenere i benefici fiscali previsti dalle leggi tributarie a favore degli enti no profit, sia per tutelare civilmente l'associazione e i suoi soci.

Vale inoltre la pena di precisare che, nonostante l'approvazione della nuova normativa in tema di enti associativi espressa nel Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), con la piena attuazione di questo decreto non sarà comunque necessario aderire alla riforma e costituire un ente da iscrivere al nuovo registro del terzo settore. Cioè, si potrà costituire un'associazione, semplicemente registrata all'agenzia delle entrate, che potrà regolarmente operare secondo la disciplina descritta in questo articolo e in questa sezione del sito, comprese le agevolazioni fiscali che non subiranno modifiche per tutto il 2020\2021.

Nello statuto e nell’atto costitutivo di un’associazione devono essere riconoscibili alcuni elementi, considerati indispensabili: la denominazione dell’ente, lo scopo, la sede legale, il patrimonio, l'organizzazione, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, la rappresentanza conferita al presidente o amministratore dell’ente.

Tali requisiti devono essere fissati nello statuto e nell'atto costitutivo, necessari per fondare un'associazione, atti che rappresentano un vero e proprio contratto, con cui i soci si impegnano a perseguire uno scopo comune. Questi atti devono prevedere tutti in requisiti legali e fiscali previsti dalla normativa vigente (per ulteriori informazioni leggi anche l'articolo sugli atti costitutivi dell'associazione).

Nello statuto dell’associazione devono essere necessariamente previsti questi organi:

  • il Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea, che è l'organo esecutivo dell'associazione e prende le decisioni inerenti l'organizzazione e l'attività;
  • il Presidente, eletto dall'assemblea dei soci, che dirige l'ente e lo rappresenta anche in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;
  • l'Assemblea dei Soci, che si riunisce annualmente per approvare il bilancio sociale e il programma annuale delle attività e decide su quanto sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo. Inoltre, alla scadenza dei rispettivi mandati elegge gli organi dell'associazione. Solo l'assemblea può deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione (in merito leggi anche l'articolo sul consiglio direttivo e l'assemblea dei soci).

Un'associazione che si costituisce regolarmente e seguendo semplici principi di corretta gestione, può beneficiare di un vantaggioso regime fiscale. Le attività svolte a favore degli associati, inerenti al perseguimento degli scopi associativi, sono considerate non commerciali e i corrispettivi ricavati  non sono in alcun modo tassati.  Questo vuol dire che l’associazione può  ricevere corrispettivi dai soci per la partecipazione  alle  attività  organizzate per il raggiungimento dello scopo fissato dallo statuto (corsi, seminari, gite, convegni ecc....), senza alcun obbligo fiscale. Per svolgere tale attività non è necessario avere Partita Iva, ma basta che l’associazione sia titolare di un Codice Fiscale, che viene  rilasciato in fase di registrazione (per maggiori chiarimenti leggi l'articolo sulle agevolazioni fiscali). Per ottenere tali benefici fiscali, è però necessaria:

  • una corretta redazione della statuto, che deve comprendere i requisiti e i vincoli richiesti dalla legge tributaria;
  • una corretta gestione dell’associazione, che deve essere effettivamente partecipata,  ed una corretta redazione  degli atti associativi, come i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, Assemblea, la lista soci, il bilancio annuale.

L'associazione potrà scegliere di svolgere oltre all'attività non commerciale, anche attività tipicamente commerciale verso i terzi non soci. Questa attività commerciale però dovrà essere marginale e mai preponderante rispetto all'attività non commerciale e per realizzarla è necessaria l'apertura della partita Iva.

Naturalmente i corrispettivi ricavati sono dell'ente associativo e non possono essere considerati degli "utili" da distribuire ai soci. Comunque, gli amministratori e organizzatori potranno ricevere dei compensi in relazione all’attività svolta a favore dell’ente. Inoltre, non è escluso che l'associazione possa assumere del personale, anche tra gli stessi soci fondatori (per maggiori chiarimenti leggi l'articolo sui corrispettivi riconosciuti ai soci)

Le associazioni si finanziano tramite le quote sociali, le somme corrisposte dai soci per partecipare a determinate attività, eventuali attività commerciali, raccolte pubbliche di fondi o contributi pubblici, sponsor ecc........

Tramite questo patrimonio (o fondo comune), che è vincolato al raggiungimento delle finalità associative e non può essere diviso tra i soci, l'ente si finanzia e persegue i suoi scopi.  Quindi, quanto conferito o versato dai soci (beni o denaro) non può mai  essere restituito ai soci stessi. Inoltre, il patrimonio funge da garanzia a favore di terzi che vantano crediti nei confronti dell’associazione. Diversamente, i creditori dei singoli soci non possono mai rivalersi sul fondo comune.

Non è escluso che l’associazione possa conseguire alla fine dell’anno un avanzo economico (che propriamente non è un utile), che verrà accantonato e trascritto nel bilancio dell’anno successivo e che dovrà essere impiegato per il perseguimento delle finalità associative. 

In questa pagina trovi tutti gli articoli inerenti alla disciplina delle associazioni.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)

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