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Possiamo definire un’associazione come un gruppo di persone che, in base a delle regole da loro stabilite e servendosi di una stabile organizzazione (non professionale), decide di perseguire una scopo comune, solitamente altruistico o a beneficio della collettività. La principale caratteristica di un’associazione è che non svolge un’attività commerciale finalizzata al perseguimento di un utile, ma ha come scopo un’attività no profit finalizzata al soddisfacimento di bisogni socialmente rilevanti.
Per costituire e aprire un'associazione, che voglia seriamente perseguire i suoi scopi e beneficiare della legislazione fiscale di favore prevista dal nostro ordinamento per gli enti associativi, è necessario:
Quindi, per costituire un'associazione non è necessario un atto notarile, e non è nemmeno necessario il riconoscimento governativo, che implica una procedura lunga e costosa. Infatti, la stragrande maggioranza delle associazioni e degli altri enti no profit non è riconosciuta. La procedura descritta è necessaria sia per ottenere i benefici fiscali previsti dalle leggi tributarie a favore degli enti no profit, sia per tutelare civilmente l'associazione e i suoi soci.
Vale inoltre la pena di precisare che, nonostante l'approvazione della nuova normativa in tema di enti associativi espressa nel Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), con la piena attuazione di questo decreto non sarà comunque necessario aderire alla riforma e costituire un ente da iscrivere al nuovo registro del terzo settore. Cioè, si potrà costituire un'associazione, semplicemente registrata all'agenzia delle entrate, che potrà regolarmente operare secondo la disciplina descritta in questo articolo e in questa sezione del sito, comprese le agevolazioni fiscali che non subiranno modifiche per tutto il 2020\2021.
Nello statuto e nell’atto costitutivo di un’associazione devono essere riconoscibili alcuni elementi, considerati indispensabili: la denominazione dell’ente, lo scopo, la sede legale, il patrimonio, l'organizzazione, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, la rappresentanza conferita al presidente o amministratore dell’ente.
Tali requisiti devono essere fissati nello statuto e nell'atto costitutivo, necessari per fondare un'associazione, atti che rappresentano un vero e proprio contratto, con cui i soci si impegnano a perseguire uno scopo comune. Questi atti devono prevedere tutti in requisiti legali e fiscali previsti dalla normativa vigente (per ulteriori informazioni leggi anche l'articolo sugli atti costitutivi dell'associazione).
Nello statuto dell’associazione devono essere necessariamente previsti questi organi:
Un'associazione che si costituisce regolarmente e seguendo semplici principi di corretta gestione, può beneficiare di un vantaggioso regime fiscale. Le attività svolte a favore degli associati, inerenti al perseguimento degli scopi associativi, sono considerate non commerciali e i corrispettivi ricavati non sono in alcun modo tassati. Questo vuol dire che l’associazione può ricevere corrispettivi dai soci per la partecipazione alle attività organizzate per il raggiungimento dello scopo fissato dallo statuto (corsi, seminari, gite, convegni ecc....), senza alcun obbligo fiscale. Per svolgere tale attività non è necessario avere Partita Iva, ma basta che l’associazione sia titolare di un Codice Fiscale, che viene rilasciato in fase di registrazione (per maggiori chiarimenti leggi l'articolo sulle agevolazioni fiscali). Per ottenere tali benefici fiscali, è però necessaria:
L'associazione potrà scegliere di svolgere oltre all'attività non commerciale, anche attività tipicamente commerciale verso i terzi non soci. Questa attività commerciale però dovrà essere marginale e mai preponderante rispetto all'attività non commerciale e per realizzarla è necessaria l'apertura della partita Iva.
Naturalmente i corrispettivi ricavati sono dell'ente associativo e non possono essere considerati degli "utili" da distribuire ai soci. Comunque, gli amministratori e organizzatori potranno ricevere dei compensi in relazione all’attività svolta a favore dell’ente. Inoltre, non è escluso che l'associazione possa assumere del personale, anche tra gli stessi soci fondatori (per maggiori chiarimenti leggi l'articolo sui corrispettivi riconosciuti ai soci)
Le associazioni si finanziano tramite le quote sociali, le somme corrisposte dai soci per partecipare a determinate attività, eventuali attività commerciali, raccolte pubbliche di fondi o contributi pubblici, sponsor ecc........
Tramite questo patrimonio (o fondo comune), che è vincolato al raggiungimento delle finalità associative e non può essere diviso tra i soci, l'ente si finanzia e persegue i suoi scopi. Quindi, quanto conferito o versato dai soci (beni o denaro) non può mai essere restituito ai soci stessi. Inoltre, il patrimonio funge da garanzia a favore di terzi che vantano crediti nei confronti dell’associazione. Diversamente, i creditori dei singoli soci non possono mai rivalersi sul fondo comune.
Non è escluso che l’associazione possa conseguire alla fine dell’anno un avanzo economico (che propriamente non è un utile), che verrà accantonato e trascritto nel bilancio dell’anno successivo e che dovrà essere impiegato per il perseguimento delle finalità associative.
In questa pagina trovi tutti gli articoli inerenti alla disciplina delle associazioni.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)
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