Consulenza per costituire Enti del Terzo Settore
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, detto anche “Codice del Terzo Settore”, possono ottenere la qualifica di Enti del Terzo Settore le associazioni e gli enti no profit in genere, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Per costituire e aprire un Ente del Terzo Settore, che voglia seriamente perseguire i suoi scopi e beneficiare della legislazione fiscale di favore prevista dal suddetto decreto, è necessario:
Gli Enti del Terzo settore, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Secondo l'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto :
a) interventi e servizi sociali,
b) interventi e prestazioni sanitarie,
c) prestazioni socio-sanitarie,
d) educazione, istruzione e formazione professionale,
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo,
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale,
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori,
q) alloggio sociale, nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale,
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale,
x) cura di procedure di adozione internazionali,
y) protezione civile,
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Da precisare che un Ente del Terzo Settore non potrà svolgere tutte le attività sopra indicate, ma dovrà svolgere ed indicare nel proprio statuto solo alcune di queste, che dovranno essere omogenee tra loro (come ad esempio l'attività sociale e l'attività socio sanitaria).
Gli enti del Terzo settore potranno comunque esercitare anche attività diverse da quelle previste dal suddetto elenco, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale (articolo 6 del Codice).
Secondo la nuova disciplina fiscale che riguarda gli Enti del Terzo Settore, le attività di interesse generale praticate da tali enti, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (art 79 del citato Decreto Legislativo). Questo significa che l’attività svolta dall’associazione, a favore di soci o non soci, potrà essere a pagamento, ma sarà considerata di natura non commerciale (quindi non tassate e con IVA a 0%) solo se le entrate andranno a coprire le spese per lo svolgimento dell’attività, senza conseguire un risultato economico positivo. Naturalmente, tra le spese andranno annoverate non solo quelle per l’organizzazione o il mantenimento dell’attività, ma anche quelle relative alla gestione complessiva dell'associazione e i compensi di soci o terzi che prestano il proprio lavoro o impegno per la buona riuscita dell’iniziativa. Sono inoltre considerate sempre non commerciali (quindi non tassate e con IVA a 0%) le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche, le quote associative annuali.
Diversamente, vengono sempre considerate attività commerciali:
Da precisare che se, in un determinato periodo di imposta, i proventi dell’attività commerciale superano i proventi di tutte le entrate considerate non commerciali, l’ente del terzo settore assumerà la qualifica fiscale di ente commerciale, con il conseguente pagamento delle imposte sul ricavato di tutta l’attività.
Conseguentemente, gli Enti del Terzo Settore, in parallelo all’attività non commerciale, potranno svolgere anche attività commerciale, che dovrà essere non prevalente, beneficiando comunque di un regime fiscale di favore.
Infine, la nuova normativa stabilisce che le sedi e i locali utilizzati dagli enti del terzo settore, in cui si svolge l'attività istituzionale, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, purchè non di tipo produttivo.
NOTA IMPORTANTE: Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla domanda d’iscrizione al registro degli Enti del Terzo Settore, che sarà vagliata dagli uffici regionali competenti. L’atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere i requisiti prescritti dal D. Lgs. 117/2017 e le attività dovranno essere coerenti con quanto permesso da questa normativa. Inoltre dovrà essere posta attenzione alle linee guida e alle raccomandazioni predisposte dalle varie regioni. In tal senso si consiglia l’assistenza di un consulente, per non rischiare che la domanda venga rigettata, con la conseguente necessità di modificare lo statuto già registrato all’Agenzia delle Entrate.
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avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2025)
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