Scopri la nostra consulenza per costituire un comitato
Ecco le indicazioni per costituire e aprire un comitato:
Un gruppo di persone decide di costituire un comitato per la realizzazione e il sostegno di un'iniziativa precisa, uno scopo determinato e non generico, come invece potrebbe essere quello di un'associazione. Il comitato, si propone di creare un collegamento tra l'associazione e i terzi, che vogliono sostenere lo scopo del comitato. Questo persegue finalità etiche-solidaristiche, e si pone come un ente che mira al conseguimento di obbiettivi rilevanti dal punto di vista sociale o di interesse pubblico (anche quando a beneficiarne è un'unica persona).
Il comitato più frequente è quello promotore, nel quale i componenti si propongono lo scopo di raccogliere i fondi necessari per raggiungere un determinato scopo, mediante pubbliche sottoscrizioni. Lo scopo può essere dei più vari: sostegno a persone ammalate, tutela dell'ambiente e del paesaggio, tutela di luoghi culturali, comitati di protesta, comitato per promuovere una determinata iniziativa culturale ecc ….....
Il patrimonio del comitato è costituito dalle offerte dei terzi per il perseguimento dello scopo annunciato. Dopo essere stato costituito, il comitato deve annunciare al pubblico il suo programma, e rendere nota la sua esistenza, i suoi scopi e come intende raggiungerli, sollecitando i terzi a compiere le donazioni necessarie per finanziarlo. Inoltre, deve sempre mantenere invariato lo scopo per cui raccoglie fondi, e non può mai modificarlo, per evitare un abuso della pubblica fiducia.
Solitamente nell'ambito dell'attività del comitato, si usa distinguere due categorie di persone. 1) i promotori, cioè le persone che l'hanno costituito e lo gestiscono 2) i sottoscrittori, cioè i terzi che ne condividono lo scopo e versano delle oblazioni (donazioni) per finanziarlo. Quest'ultimi non devono necessariamente far parte o essere soci del comitato, ponendosi nei confronti di questo come terzi. Il loro rapporto con il comitato si esaurisce con l'oblazione, con cui perdono definitivamente la disponibilità dei soldi o delle cose donate, senza nessuna possibilità di chiederne la restituzione. Inoltre, i sottoscrittori non hanno alcun potere di controllo sulla gestione del comitato e sulla effettiva realizzazione dello scopo.
Tutti i fondi raccolti per il conseguimento dello scopo del comitato non sono soggetti a tassazione. Tale regime di favore è però subordinato ad una corretta redazione dello statuto, che deve prevedere i requisiti richiesti dalla legislazione tributaria.
Spetta esclusivamente allo stato vigilare mediante i suoi organi, perchè non si verifichino abusi della pubblica fiducia.
Il comitato, al suo interno, funziona come una associazione e ha organi simili a quelli di una associazione: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente. Per un approfondimento sul tema visita il relativo articolo di questa sezione.
Oltre la normale attività, potranno essere comunque previste raccolte pubbliche di fondi, strumentali al raggiungimento dello scopo del comitato, che prevedono anche la vendita di beni di modico valore o servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, riccorrenze e campagne di sensibilizzazione.
Tutti i fondi raccolti, andranno naturalmente spesi per sostenere e raggiungere la finalità dell'ente.
Vale infine la pena di precisare che, nonostante l'approvazione della nuova normativa in tema di enti associativi espressa nel Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), con la piena attuazione di questo decreto non sarà comunque necessario aderire alla riforma e costituire un ente da iscrivere al nuovo registro del terzo settore. Cioè, si potrà costituire un comitato, semplicemente tramite la registrazione all'agenzia delle entrate, che potrà regolarmente operare secondo la disciplina descritta in questo articolo e in questa sezione del sito, comprese le agevolazioni fiscali che non subiranno modifiche per tutto il 2020\2021.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)
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