Nel caso di locali o palestre dati in locazione ad associazioni, circoli ricreativi, onlus o associazioni sportive, non si applica il contratto di locazione abitativa, ma quello di locazione commerciale.
Il contratto di locazione commerciale è un sottoinsieme del più generico contratto di locazione, che è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo e verso un determinato corrispettivo. Anche al contratto di locazione commerciale andrà quindi applicata la disciplina generale prevista dal codice civile, ove non derogata.
Secondo tale disciplina generale, le principali obbligazioni del locatore sono:
- consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
- mantenere la cosa locata in stato da servire l'uso convenuto;
- garantire il pacifico godimento della cosa locata durante la locazione.
Invece, le principali obbligazioni del conduttore sono:
- prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto;
- dare il corrispettivo della locazione nei termini pattuiti.
Il contratto di locazione commerciale andrà sempre redatto per iscritto e registrato presso la competente Agenzia delle Entrate, per tutelare al meglio i diritti delle parti del contratto.
La locazione commerciale è disciplinata dalla legge 392\1978.
Sono disciplinati da questa legge anche gli immobili adibiti ad attività industriali, commerciali e artigianali, attività di interesse turistico, esercizi professionali ed abituali, attività alberghiere o teatrali. A tale regolamentazione sono soggette le locazioni relative ad aree nude e quelle stipulate per attività transitorie o stagionali, ed anche i contratti relativi ad immobili adibiti a attività ricreative, assistenziali, culturali, scolastiche.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato a marzo 2017)
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