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Il nostro ordinamento assoggetta ad una disciplina fiscale agevolata i compensi, rimborsi spese, le indennità di trasferta, i premi corrisposti a soggetti che svolgono l'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, nonché i compensi corrisposti per collaborazioni coordinate e continuative per attività amministrativo-gestionale a carattere non professionale.
Per i soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportiva si intendono gli allenatori o istruttori sportivi, gli atleti dilettanti, i giudici di gara, i commissari, manutentori e allestitori di impianti, responsabili di attrezzature sportive. Invece, per quanto riguarda le attività amministrativo gestionale queste devono essere di natura non professionale ed essere relative alla gestione dell'associazione, come la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa, la tenuta della contabilità, da parte di soggetti non professionisti.
Secondo la normativa le stesse indennità, i rimborsi, i premi e i compensi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore nel periodo d’imposta a complessivi 10.000 euro (recentemente aumentato dalla legge di bilancio 2018). Non concorrono altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentati relative al vitto, alloggio, al viaggio e ai trasporti sostenuti in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Tali somme costituiscono quindi redditi diversi ai sensi dell'articolo 67 - let. m) del T.U.I.R.
Possono quindi usufruire di tale detassazione:
Il regime di favore trova applicazione (ad esclusione per le attività amministrativo gestionale) solo per i compensi, le indennità, premi e rimborsi forfetari corrisposti in relazione a prestazioni funzionali all’attività sportiva dilettantistica o a manifestazioni sportive dilettantistiche. Da precisare che, secondo i regolamenti CONI, gli istruttori sportivi destinatari di compensi dovranno ottenere un diploma di qualifica, frequentando un breve corso organizzato dall'ente di promozione sportiva o dalla federazione sportiva a cui l'associazione è affiliata. Si è esentati da tale obbligo solo in caso di possesso di una laurea in scienze motorie o simile.
Quindi tali compensi, percepiti annualmente entro l’importo di 10.000 euro, sono sempre esclusi da tassazione. Per la parte accedente a tale importo e fino alla somma di 28.158,28, tali compensi scontano una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, mentre per la parte eccedente scontano una ritenuta a titolo d’acconto.
Da rilevare, che non è necessario che il lavoro del collaboratore (ad esempio gli istruttori sportivi) sia finalizzato alla realizzazione di una manifestazione agonistica, essendo compresa nell'esercizio diretto di attività sportiva anche l'attività didattica formativa non finalizzata la competizione.
L'associazione sportiva dovrà sottoscrivere con il suo collaboratore una lettera di incarico, da intendersi come un contratto che prevede una prestazione d'opera prevalentemente personale, a carattere non subordinato e non professionale. Al momento di ricevere i corrispettivi dovrà poi firmare un’autocertificazione che attesti di aver incassato gli importi stabiliti. Successivamente, l’associazione sportiva dovrà provvedere a consegnare al collaboratore la certificazione dei compensi e a presentare il modello 770 semplificato.
I rimborsi spese, sostenuti nell’ambito di attività sportive dilettantistiche fuori dal territorio comunale, sono in ogni caso esclusi da tassazione indipendentemente dal loro importo. Inoltre, le medesime somme non vanno a cumularsi per il raggiungimento del limite dei 10.000 euro previsto per i compensi, indennità e premi. E’ comunque da precisare che tali spese dovranno essere documentate, cioè dovranno essere depositate nella contabilità associativa le pezze giustificative di tali esborsi (scontrini, fatture ecc…….). Anche per quanto riguarda le indennità chilometriche va precisato che esse devono essere analiticamente documentate e che il regime di favore vale solo per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dove risiede o ha dimora abituale il soggetto che percepisce l'indennità chilometrica.
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avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2022)
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