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Uno degli aspetti più controversi che investe il mondo del non profit, cui non di rado l’Amministrazione Finanziaria fonda le ragioni delle proprie contestazioni in caso di verifiche fiscali, attiene alla possibilità di versare corrispettivi ad amministratori e organi sociali a fronte del loro impegno profuso nelle attività dell’ente associativo. La delicatezza della questione in esame va ricercata in uno dei principi cardini della disciplina che regola gli aspetti giuridici e fiscali degli enti del terzo settore, e che riguarda il divieto di distribuzione di utili tra i soci. Tale principio, non essendoci allo stato una compiuta ed univoca regolamentazione legislativa (per raggiungere la quale ci si auspica che gli addetti ai lavori della c.d. “riforma del terzo settore” compiano un lavoro minuzioso), trova il suo fondamento nel disposto dell’art. 10 co. 1 lett. D del D. Lgs. 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale) che vieta agli enti senza finalità di lucro di distribuire in via diretta e/o indiretta utili e avanzi di gestione, pena la perdita della qualifica di ONLUS. Ciò significa che non è ammessa la corresponsione di somme di danaro ai membri del Consiglio Direttivo e ai Soci per la semplice carica che essi ricoprono, mentre nulla vieta che tali soggetti possano essere compensati per le attività che effettivamente prestano, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione che disciplina le forme contrattuali mediante le quali vengono regolati i rapporti tra gli stessi soggetti e l’ente.
Appare evidente che l’aspetto problematico che scaturisce da quanto appena esposto riguarda la dimostrabilità certa che tali compensi siano effettivamente riconducibili alle attività svolte dai membri del Consiglio Direttivo e dai Soci a favore dell’Ente e non alla carica da essi ricoperta all’interno dell’Associazione. Si segnala, però, che l’art. 2 della Legge Quadro 266/1991, che disciplina le Organizzazioni di Volontariato, sancisce per tali enti un divieto assoluto per gli aderenti di ottenere qualsiasi ritorno o vantaggio economico, segnando così un’eccezione a quanto evidenziato in precedenza, disponendo che “per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Ciò implica che per tali tipologie di enti, la qualità del volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) e con qualsiasi altro tipo di rapporto a contenuto patrimoniale con l’ente.
I compensi, fatta eccezione per le associazioni di volontariato, dovranno comunque essere, sotto l’aspetto quantitativo, proporzionali all'attività svolta, all'ampiezza della base sociale e al volume delle entrate dell'associazione. Non essendoci però un parametro o una regola univoca, la situazione andrà sempre esaminata in concreto. L’unico parametro cui fare riferimento è dato dalla previsione del già richiamato art. 10 del D. Lgs. 460/1997 che al comma 6 stabilisce che “si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
Con la Risoluzione n. 9/E del 25 gennaio 2007 l’Agenzia delle entrate, in risposta ad una istanza di interpello avanzata da una Società Sportiva Dilettantistica, ha meglio precisato i criteri per verificare la sussistenza dell’eventuale violazione del divieto di indiretta distribuzione di utili.
Nell’importante documento di prassi, richiamando le disposizioni contenute nell’art. 10 comma 6 del D. Lgs. 460/1997 e le relative interpretazioni fornite con la circolare n. 168/E del 26.06.1998 e la risoluzione n. 294/E del 10.09.2002, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i compensi percepiti dal socio amministratore per lo svolgimento della carica sociale costituiscono distribuzione indiretta dei proventi se superano il limite previsto dal DPR 645/1994 per la carica di Presidente del Collegio Sindacale delle Società per Azioni (euro 41.316,55 annui). Inoltre, che i compensi di cui alla lettera m) dell’art. 67, comma 1, del TUIR, percepiti dal socio in qualità di istruttore nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica, configurano distribuzione indiretta dei proventi se superiori del 20 per cento rispetto ai salari o stipendi previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro, compresi gli importi dei suddetti compensi che, ai sensi dell’art. 69, comma 2, del TUIR, non concorrono a formare il reddito. Infine, in riferimento alla configurabilità del canone di locazione percepito dai soci fondatori della società sportiva dilettantistica come forma indiretta di utili dell’attività sociale, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale distribuzione si realizzi laddove il canone praticato sia superiore a quello di mercato, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR (che individua, con specifici criteri, il valore normalmente praticato sul mercato).
Le attività per le quali si corrispondono specifici compensi dovranno essere documentate nel rendiconto annuale e nell'allegato bilancio di missione, che dovranno riportare dei parametri quantitativi per "misurare" l'attività effettivamente svolta. La redazione di tali documenti è un momento delicato, dato che in base a quanto riportato potrebbero essere eccepite contestazione inerenti alla disciplina fiscale e normativa degli enti non profit. Inoltre, gli incarichi e i compensi dovranno sempre essere approvati dal Consiglio Direttivo. Quanto all’aspetto qualitativo, occorre prestare attenzione alla redazione dello statuto, che deve contenere tutti i requisiti previsti dalla legge fiscale, e alla corretta gestione dell'associazione che deve risultare democratica.
Si precisa che sono sempre possibili rimborsi spesa e indennità di trasferta (anche per le ODV), per le spese effettivamente documentate dai soci e dagli amministratori nell'ambito delle attività dell'associazione (anche in tal caso è però necessaria una ragionata redazione dello statuto e dei bilanci annuali).
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avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)
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