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a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Fisco Enti del Terzo Settore

Consulenza per la costituzione di Enti del Terzo Settore

 

ATTIVITA'  NON COMMERCIALE e COMMECIALE

Il Codice del Terzo Settore dà una definizione di non commercialità, e quindi di non tassabilità, dell’attività svolta dagli enti del terzo settore. In base all’articolo 79 del codice, per essere considerata non commerciale:

  • deve trattarsi di un’attività di interesse generale, secondo la definizione e in base all’elenco stabilito all’articolo 5 del codice;
  • le attività devono essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi dell’attività stessa (che comprendono anche le sepese di gestione complessiva dell'ente), con un margine di tolleranza per i ricavi, che non posso superare di oltre il 6% i relativi costi.

Tali iniziative non sono tassate e con IVA a 0%.  Da rilevare che, anche se si tratta di attività non commerciale, l'ETS al ricevimento dei relativi corrispettivi dovrà emettere una fattura elettronica (con IVA esente).  Inoltre, sono sempre considerate non commerciali:

  • le raccolte pubbliche di fondi, che devono essere effettuate occasionalmente e svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e che si possono effettuare anche con offerte di modico valore o di servizi;
  • i contributi erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime convenzionato o di accreditamento;
  • le quote associative annuali corrisposte dai soci;
  • le donazioni liberali corrisposte da soci o da terzi.

Nei suddetti casi, per i corrispettivi ricevuti, basterà rilasciare una semplice ricevuta non fiscale (evitando l'emissione di una fattura elettronica).

Quindi, per essere considerato non commerciale, un ente del terzo settore deve svolgere in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale stabilite dal Codice del Terzo settore, a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.

Diversamente, vengono sempre considerate attività commerciali:

  • le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del codice del terzo settore, svolte in forma di impresa (cioè in modo continuativo, abituale e organizzato) e dietro pagamento di corrispettivi che eccedono il costo delle stesse attività;
  • le attività diverse da quelle di interesse generale, citate dall’articolo 6 del codice del terzo settore, che devono essere svolte in via secondaria e strumentale. In particolare, i ricavi annuali di tali attività, non possono sperare il 30% delle entrate complessive del ETS o il 66% dei costi complessivi.

Da precisare che se, in un determinato periodo di imposta, i proventi dell’attività commerciale superano i proventi di tutte le entrate considerate non commerciali, l’ente del terzo settore assumerà la qualifica fiscale di ente commerciale, con il conseguente pagamento delle imposte sul ricavato di tutta l’attività.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Il titolo X del Codice del Terzo Settore, oltre a definire il concetto di non commercialità, prevede una serie di importanti misure di sostegno e valorizza adeguatamente sul piano tributario il carattere eventualmente commerciale delle attività, principali o secondarie, esercitate dagli ETS.

La riforma prevede che:

  • non si applichino imposte sulle successioni e donazioni per i trasferimento a favore dell’ente;
  • si applichino in misura fissa le imposte di registro, ipocatastali e l’esenzione da bollo e da altri tributi minori;
  • s’introducano nuove deduzioni e detrazioni per coloro che effettuano liberalità a favore di tali ETS sostitutive delle esistenti;
  • il c.d. social bonus;
  • si espanda l’ambito delle attività non commerciali per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Venendo al dettaglio delle agevolazioni, merita trattazione l’introduzione del c.d. social bonus. Si tratta di un credito d’imposta a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali di denaro eseguite con modalità tracciabili a favore degli ETS che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti ETS per lo svolgimento esclusivo di attività d’interesse generale con modalità non commerciali. Si tratta di un credito d’imposta del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da enti o società in favore di ETS.

Gli immobili posseduti e utilizzati dagli ETS non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale, sono esenti da IMU e TASI. Per i tributi diversi da questi ultimi, gli enti impositori possono deliberare nei confronti degli ETSNC la riduzione o l’esenzione al pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli ETS la riduzione o l’esenzione dall’IRAP, nel rispetto della normativa UE e della Corte di Giustizia UE.

Per celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di natura occasionale non è prevista l’imposta sugli intrattenimenti per le attività indicate dal D.P.R. 640/1972.

Gli atti e i provvedimenti relativi agli ETS sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

REGIME FORFETARIO

Il Codice prevede un regime forfettario di determinazione del reddito, avente carattere opzionale, per le attività commerciali svolte in modo secondario dagli ETS non commerciali nonché un regine ad hoc per le organizzazioni di volontariato e APS, che semplifica gli adempimenti a carico di queste.

Il Codice prevede l’introduzione di un regime forfettario per il reddito d’impresa degli Enti del Terzo Settore non commerciali che ricalca quello precedentemente in uso, cioè l’articolo 145 TUIR, ora disapplicato agli ETS. Questa determinazione forfettaria del reddito d’impresa si ha applicando:

  • l’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività d’interesse generale e diverse, quando sono svolte commercialmente;
  • il coefficiente di redditività:

a. attività di prestazione di servizi:

  1. ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7%;
  2. ricavi da 130.001 a 300.000 euro, coefficiente 10%;
  3. ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17%;

b. altre attività:

  1. ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5%;
  2. ricavi da 130.001 a 300.000 euro, coefficiente 7%;
  3. ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14% e
  • aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi di reddito (plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi ed interessi, proventi patrimoniali).

N.B. per gli ETS che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

Il suddetto regime forfettario esonera dagli studi di settore, dagli indici sistematici di affidabilità e dai parametri.

EROGAZIONI LIBERALI

Il Codice prevede una nuova regolamentazione di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali.

Dall’IRPEF si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o natura a favore degli ETS non commerciali per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. Tale importo è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali oppure mediante altri sistemi di pagamento previsti dal D.Lgs. 241/1997 (canali monitorati).

Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS non commerciali da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Le elargizioni in esame devono esclusivamente essere destinate allo svolgimento delle attività istituzionali non commerciali degli enti beneficiari e una diversa destinazione può condurre a riqualificare l’ente come commerciale nonché a verificare i presupposti per la cancellazione dal RUNTS.

In questa sezione puoi trovare gli articoli relativi a Costituire un Ente del Terzo Settore , Caratteristiche degli Enti del Terzo Settore , la Gestione degli Enti del Terzo Settore , il Fisco degli Enti del Terzo Settore.

avv. Nicola Ferrante  (aggiornato al 2025)

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