Nell’assemblea delle associazioni del terzo settore vige il principio “una testa, un voto”. Per gli associati che siano enti del terzo settore, l’atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli associati o aderenti.
Quando compatibili, si applicano le norme del codice civile sul conflitto di interessi. Nel caso in cui una deliberazione risulti approvata con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi con l’associazione, tale deliberazione può essere impugnata. Inoltre, gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
Salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente, nell’assemblea delle associazioni di terzo settore, il diritto di voto spetta a tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. In questo caso, lo statuto può ridurre tale previsione temporale (anche azzerandola), ma non aumentarla, in quanto il termine massimo di tre mesi è previsto in osservanza dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza tra gli associati imposto dalla legge.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, nelle associazioni con un numero inferiore a cinquecento, e di cinque associati in quelle con un numero non inferiore a cinquecento.
L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e, quindi, l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
L’assemblea delle associazioni del terzo settore ha delle competenze inderogabili che sono: