Il Portale delle Associazioni

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a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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L'Organo di Amministrazione negli Enti del Terzo Settore

Nelle associazioni del terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Non può essere nominato amministratore e, se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. L’atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore.

L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall’atto costitutivo o dallo statuto ad enti del terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti religiosi o a lavoratori o utenti dell’ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all’assemblea.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, devono chiederne l’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Questo significa che si possono decidere limitazioni a tale potere, ma queste ultime non possono essere fatte valere contro i terzi, a meno che non le si iscriva nel registro unico nazionale del terzo settore o non si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza.

I contratti conclusi dagli amministratori in situazioni di conflitto di interessi, possono essere annullati su domanda dell’ente, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l’ente, qualora provochino ad esso un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, nel caso in cui ci siano, dagli organi di controllo, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero dal pubblico ministero.

Per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori, l’azione di responsabilità degli amministratori è esercitabile da almeno un decimo degli associati, dall’organo di controllo, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero dal pubblico ministero.

Ogni associato o un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, che a sua volta ne deve tenere conto nella relazione dell’assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno 1/20 degli associati dell’ente, l’organo di controllo deve indagare sui fatti e presentare le sue conclusioni all’assemblea, convocandola qualora i fatti risultino di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

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