Con l’art. 19 del Codice del terzo settore ha previsto per tutti gli enti del terzo settore l’obbligo della tenuta di un Registro dei volontari e l’assicurazione dei volontari stessi. Nel Registro sono riportati tutti i volontari non occasionali che svolgono attività negli enti del terzo settore, tale registro è obbligatorio e si collega all’assicurazione dei volontari introdotta dalla nuova normativa. I volontari non devono essere obbligatoriamente soci dell’ente.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà.
Circa la tenuta del registro dei volontari vanno seguite alcune regole: gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima.
Il Registro prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò abilitato (solitamente un segretario comunale, ma dovrebbero poterlo fare anche i singoli uffici del RUNTS), che deve dichiarare nell’ultima pagina i fogli che lo compongono.
Gli enti possono istituire un’apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti i volontari occasionali. In tal caso i dati da indicare sono gli stessi di quelli previsti per i volontari non occasionali come elencato in precedenza.
Altra novità introdotta dalla recente normativa è la possibilità di tenere registri in formato elettronico o telematico. Questi possono essere messi a disposizione anche da parte delle reti associative del terzo settore, nei confronti degli enti ad esse aderenti. La rete associativa può accedere ai dati contenuti nel registro, il cui inserimento o modifica resta, però, di esclusiva competenza del singolo aderente, poiché unico titolare dell’obbligo di tenuta del Registro. Qualora l’ente cessasse il rapporto di appartenenza alla rete associativa, conserverà comunque copia digitale delle iscrizioni inserite per il relativo periodo di appartenenza.
Per quanto riguarda il contenuto del Registro, per ciascun volontario devono essere indicati: