La struttura contabile di un ente del terzo settore rappresenta la base per definire il quadro della situazione patrimoniale e finanziaria da riportare nella redazione del bilancio. L’art. 13 del Codice del terzo settore prevede l’obbligo delle scritture contabili per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività in esclusivamente e principalmente in forma di impresa commerciale, mentre, per gli enti non commerciali, la disciplina delle scritture contabili rappresenta un adempimento di carattere fiscale.
L’art. 87 del Codice del terzo settore prevede che gli enti non commerciali che non applicano il regime forfettario devono, se non vogliono veder venir meno i benefici fiscali per essi previsti, redigere scritture contabili in relazione all’attività svolta. Esse devono essere cronologiche, sistematiche ed atte ad esprimere in maniera analitica e dettagliata le operazioni relative ad ogni periodo di gestione, distinguendo le attività di interesse generale da quelle diverse, con l’obbligo di conservazione delle suddette scritture e relativa documentazione finchè non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta. Tali obblighi possono essere assolti anche attraverso la tenuta del libro giornale o del libro degli inventari e, per gli enti che non hanno conseguito in un anno proventi di ammontare non superiore ai 220.000 euro, possono essere sostituiti dalla tenuta del rendiconto di cassa.
Per le attività svolte con modalità commerciale, gli enti del terzo settore non commerciali devono tenere le scritture contabili semplificate, annotando cronologicamente in un apposito Registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso il relativo importo, le generalità e i dati di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o di altro strumento di pagamento. Devono, inoltre, essere annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio, con l’indicazione dell’importo e delle generalità del pagante.
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di volontariato, che applicano il regime forfettario, sono esonerate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare per un decennio i documenti ricevuti ed emessi.
Nel bilancio, l’organo di amministrazione documenta anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle generali, riportato, a seconda dei casi, nelle relazioni di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio. Sempre nel bilancio sociale o nella relazione al bilancio, gli enti del terzo settore danno conto del rispetto del limite di differenza retributiva tra lavoratori dipendenti posto dalla legge. Tale differenza non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
Circa gli enti del terzo settore non commerciali:per le attività non commerciali, non sono soggetti all’obbligo di di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale; circa le raccolte pubbliche di fondi, devono inserire all’interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione che non concorrano alla formazione del reddito imponibile.