Agevolazioni Fiscali per le Associazioni di Promozione Sociale

L’art. 85 del Codice del Terzo Settore riguarda il trattamento fiscale delle associazioni di promozione sociale. Per le associazioni di promozione sociale, a differenza di quanto previsto per gli altri enti, non sono considerate commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari loro conviventi, o degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale. Cioè significa che, a differenza degli altri Enti del Terzo Settore, le APS potranno chiedere agli associati un corrispettivo che superi le mere spese di gestione e organizzazione dell'attività svolta.

Non si considerano commerciali neanche le cessioni a terzi di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi, verso pagamento di corrispettivi specifici ed in attuazione di scopi istituzionali.

Sono invece commerciali le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito , le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell’esercizio di attività tipicamente commerciali come la gestione di spacci aziendali e di mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, la pubblicità commerciale, le telecomunicazioni e le radiodiffusioni circolari.

 

La suddetta presunzione di commercialità è esclusa per le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, con riferimento alla somministrazione di alimenti o bevande, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, nonché all’organizzazione di viaggi e soggiorni. Si deve trattare di attività strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuata nei confronti dei soci o associati o dei familiari conviventi con gli stessi.

Il mero utilizzo di strumenti specifici di diffusione rivolto ad un pubblico indistinto, per esempio social network o sito internet, non comporta la perdita del beneficio, salvo la dimostrazione delle finalità commerciali nell’utilizzo di predetti strumenti.

Non vanno considerate commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’associazione, senza alcun intermediario e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

Infine, sono esclusi dall’IRES i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale.

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