L’art. 84 del Codice del Terzo Settore introduce alcune disposizioni di favore specificamente previste per le organizzazioni di volontariato, con l’intento di graduare il trattamento fiscale a seconda della maggiore meritevolezza degli interessi perseguiti e dell’assenza di finalità lucrative.
Rispetto agli altri enti non commerciali, per le sole organizzazioni di volontariato non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario. Non commerciali anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni a carattere occasionale. Vengono così de commercializzate specifiche attività che solitamente costituiscono lo strumento per reperire risorse finanziarie necessarie al sostentamento dell’ente.
Un’ulteriore agevolazione consiste nell’esenzione dei redditi ai fini IRES per gli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale. Tale agevolazione vale anche per le organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.