L’art. 82 del Codice del Terzo Settore riguarda il trattamento fiscale degli enti del terzo settore in materia di imposte indirette e tributi locali attraverso la previsione di alcuni benefici, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalle previgenti norme tributarie.
E’ prevista l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del terzo settore, a condizione che i relativi beni vengano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilià sociale.
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono in misura fissa per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie come per le operazioni straordinarie di fusione, scissione, o trasformazione poste in essere da enti del terzo settore. Sono,inoltre, esenti dal pagamento dell’imposta di registro gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività di organizzazione del volontariato.
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento a favore degli enti del terzo settore a condizione che i beni siano utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale. Tale finalità deve essere espressamente dichiarata dall’ente al momento della stipula dell’atto e, in caso di dichiarazione mendace o di mancata utilizzazione del bene in tal senso, è prevista una sanzione che consiste nell’applicazione dell’imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta dovuta, oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Sono esenti dall’imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere dagli enti e, quindi, in via esemplificativa, fatture, ricevute e quietanze.
Per quanto riguarda i tributi locali e i tributi diversi dall’ Imu e dalla Tasi che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono deliberare nei confronti degli enti del terzo settore, è prevista la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti, nonché la riduzione o l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti le attività ricreative svolte dagli enti in via occasionale o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Rimane, comunque l’obbligo di comunicare preventivamente lo svolgimento delle suddette attività all’ente impositore, cioè la SIAE.
Infine è esclusa l’applicazione della tassa sulle concessioni governative per gli atti e i provvedimenti relativi agli enti del terzo settore.