L’art. 81 del Codice Del Terzo Settore introduce il "social bonus", cioè un credito d’imposta a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro eseguite con modalità tracciabili a favore di enti del terzo settore non commerciali, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del terzo settore.
Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e al 50% delle erogazioni liberali in denaro se effettuate da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società. E’ riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari del reddito d’impresa nei limiti del 5 x 1000 dei ricavi annui. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Circa le modalità di fruizione, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta di cui sopra è utilizzabile mediante compensazione. Per quanto riguarda il bene oggetto del bonus, questo deve essere fruito per l’esercizio delle attività istituzionali di interesse generale di cui all’art 5 del codice del terzo settore.