Secondo la Legge 4 agosto 2017 n. 124, articolo 1 commi 125-129, le associazioni ( e quindi anche gli Enti del Terzo Settore) hanno una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza nel caso in cui intrattengano rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici.
Infatti, l’articolo 1, comma 125 della suddetta legge, prevede a carico delle associazioni la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti superiori ad € 10.000,00.
La norma in esame fa riferimento alle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.
E’ quindi applicabile anche ai casi nei quali le somme erogate dalla Pubblica Amministrazione abbiano la natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali). L'attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile).
Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
Saranno le stesse amministrazioni pubbliche che erogano le risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli Enti del Terzo Settore, a disporre i controlli amministrativi e contabili necessari a verificare il corretto impiego delle risorse pubbliche da parte dei beneficiari.