Il Portale delle Associazioni

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a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Agevolazioni per Sponsorizzazioni e Pubblicità a Favore di Associazioni Sportive

L’art 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché associazioni scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva, non superiori all’importo annuo di 200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante “spese di pubblicità”.

Una volta verificata l’esistenza e la realtà delle sponsorizzazioni, nonché la controprestazione eseguita dalla società o associazione sportiva, le spese sostenute devono essere considerate, entro il limite annuo di 200.000 euro, spese di pubblicità deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. In estrema sintesi queste sono le conclusioni desumibili dalle più recenti sentenze delle Corti di merito sull’annoso e dibattuto tema della deducibilità o meno delle spese mdi sponsorizzazione. Una volta verificato il requisito dei 200.000 euro annui le Commissioni di merito non hanno dovuto fare nient’altro che richiamare, più o meno testualmente, tale legge.

La norma contenuta nella legge n 289/2002 introduce nell’ordinamento italiano una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, considerate entro il limite di 200.000 euro su base annua, comunque spese di pubblicità. Sulla base di tale interpretazione e nei limiti di suddetto importo deve ritenersi escluso qualsiasi sindacato di merito da parte degli organi verificatori circa l’utilità di tali spese, la loro inerenza, la loro capacità di apportare maggiori ricavi o proventi al soggetto erogatore.

Ovviamente nei giudizi di merito si deve comunque prendere atto dell’esistenza di due requisiti espressamente richiesti dalla legge ovvero: che i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine e dei prodotti del soggetto erogante e che deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione stessa, una specifica attività del beneficiario della medesima.

Le sponsorizzazioni effettuate a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche pongono dunque un freno alle attività di controllo e di sindacato di merito degli organi verificatori fiscali.

In presenza di queste particolari tipologie di spese è sull’ufficio accertatore che ricade l’onere probatorio potendosi il contribuente difendersi dietro la presunzione assoluta delle spese stesse quali spese di pubblicità integralmente deducibili dal suo reddito d’impresa. Il godimento dell’agevolazione è legato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  • i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante
  • a fronte dell’erogazione deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima.

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