Il Portale delle Associazioni

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a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Il regime fiscale degli Enti del Terzo Settore e le imposte sui redditi in base alla nuova disciplina

Il presupposto oggettivo dell’imposta sul reddito è il possesso di redditi.

Il reddito dell’associazione non va confuso con il suo patrimonio: il patrimonio è l’insieme delle attività dell’ente e delle passività, mentre il reddito è il flusso di ricchezza pervenuto all’ente in un determinato periodo di tempo.

Le attività elencate all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore si considerano non commerciali quando sono di interesse generale e svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti interessati e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento.

Il Codice inoltre indica all’articolo 79 le altre caratteristiche che qualificano le attività di un ente come non commerciali.

 

Le attività d’interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi.

Vi sono due casi specifici di non commercialità riferiti all’attività di ricerca scientifica:

  1. Le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale:
    a) svolte direttamente dagli enti del Terzo Settore;
    b) la finalità principale dei predetti enti deve consistere nello svolgimento di attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    c) tutti gli utili devono essere interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati;
    d) non deve esserci alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell’ente medesimo nonché ai risultati ottenuti;
  2. Le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale affidate dagli enti di cui al precedente punto 1) ad università e altri organismi di ricerca che svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal d.P.R. 20 marzo 2003 n.135.
    Gli interventi e servizi sociali, gli interventi e prestazioni sanitarie e le prestazioni socio-sanitarie svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria e socio- sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

Le entrate dell’ente del Terzo Settore che, in ogni caso, non concorrono alla formazione del reddito degli ente medesimo sono:

  1. I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi. Tale raccolte devono essere effettuate occasionalmente, anche con offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  2.  I contributi e gli apporti erogati da parte delle P.A. per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 79 del Codice del Terzo Settore.

Un ente è considerato non commerciale :

  • Se rientra nella definizione di ente del Terzo Settore;
  • Se esercita un’attività d’interesse generale in base alla definizione ex articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
  • Se l’attività è esercitata secondo i criteri stabiliti dai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 79 del Codice del Terzo Settore.

Si considera non commerciale l’attività svolta dalle associazioni del Terzo Settore nei confronti dei propri associati, famigliari o conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo Settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.

Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, famigliari o conviventi degli stessi verso il pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

Il Codice del Terzo Settore indica che, nonostante le previsioni statutarie, un ente debba essere qualificato commerciale se:

  1. Le attività d’interesse generale sono svolte in forma d’impresa, cioè in modo abituale, organizzate con continuità e non occasionalmente e rientranti nell’elenco di cui all’articolo 2195 c.c. e, se trattasi di attività di prestazione di servizi, deve trattarsi di attività organizzata e verso il pagamento di corrispettivi che eccedono i costi di diretta imputazione;
  2. Le attività svolte in forma d’impresa non sono conformi ai criteri dei commi 2, 2bis e 3 dell’articolo 79 del Codice del Terzo Settore;
  3. I proventi delle attività d’interesse generale (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative dell’ente, ecc…) svolte secondo i criteri dei punti a) e b) e le attività diverse, superano, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

Il mutamento della qualifica da ente non commerciale a commerciale opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale.

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