Il Portale delle Associazioni

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a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Gli associati delle associazioni del Terzo Settore

Si costituisce un’associazione ad opera dei soci fondatori, che possono indicare nello statuto, rispettando fini istituzionali dell’ente, i requisiti necessari per l’ammissione a socio.

Possono far parte dell’associazione tutti coloro che facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di:

  • Essere informati circa lo stato delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, per gli specifici impieghi ai quali sono destinati;
  • Accettare -senza riserve- lo statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’associazione;
  • Voler partecipare alla vita associativa;
  • Conoscere e accettare anche lo statuto e le norme prescritte dalle federazioni e dalle associazioni alle quali l’associazione medesima è affiliata o associata.

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente al fine di esaminare le candidature, le valuta e controlla l’eventuale correttezza nel versamento della quota ordinaria di ammissione e l’esistenza di ulteriori requisiti richiesti nello statuto, in ragione delle finalità dell’associazione. Al termine della riunione, il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione dei nuovi soci.

Nel libro degli associati sono annotati i dati del socio ammesso, la data dell’ammissione e la quota versata.

All’interno di un’associazione si possono dividere i soci in più categorie:

- ordinari;

- fondatori;

- onorari;

- sostenitori;

- atleti;

- musicisti, ecc…

 

Resta inteso che fra i vari tipi di soci esiste parità di diritti e doveri.

 

Tra i diritti dei soci vi sono:

  • Il diritto di frequentare i locali dell’associazione e usare le strutture e le attrezzature, nel rispetto delle norme stabilite da appositi regolamenti interni;
  • Il diritto di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi sociali dell’associazione;
  • Il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo statuto e dai regolamenti;
  • Il diritto di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • Il diritto di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  • Il diritto di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

 

Tra i doveri dei soci vi sono:

  • Il rispetto dello statuto e dei regolamenti dell’associazione;
  • Il rispetto dello statuto e dei regolamenti delle federazioni e delle associazioni alle quali l’associazione medesima è affiliata o associata;
  • L’osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • Il pagamento della quota associativa alla scadenza stabilita, nonché dei contributi e delle quote straordinarie e suppletive deliberati dal Consiglio Direttivo;
  • La partecipazione alle attività associative preventivamente concordate;
  • Il rispetto delle finalità dell’associazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali;
  • Il rispetto del metodo di insegnamento del direttore artistico o sportivo, nel caso di esercizio di attività culturali, musicali, artistiche o sportive;
  • Il rispetto degli orari delle lezioni, delle prove, degli allenamenti, ecc…
  • La partecipazione alle iniziative e alle manifestazioni decise dall’Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo;
  • L’utilizzo corretto degli impianti, delle attrezzature e quant’altro messo a disposizione dall’associazione;
  • L’impegno alla conservazione degli impianti e delle attrezzature dell’associazione.

 

L’associato può in qualsiasi momento recedere dall’associazione, salvo che non abbia assunto l’obbligo di farvi parte per un tempo determinato.

Il recesso deve presentarsi per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato con un preavviso di tre mesi. Non è ammessa la restituzione della quota associativa e dei contributi versati all’associazione.

L’Assemblea dei soci può escludere per gravi motivi un associato.I gravi motivi sono indicati preventivamente nello statuto, in fase di costituzione, o sono deliberati successivamente dall’Assemblea generale dei soci. Fra i gravi motivi possono essere annoverati:

  • Commettere azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio;
  • Tenere una condotta che costituisca ostacolo al buon andamento dell’associazione;
  • Morosità nel pagamento della quota associativa;
  • Indisciplina;
  • Indegnità da chiunque accertata;
  • Mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari;
  • Compimento di atti ritenuti pregiudizievoli nei confronti dell’associazione.

Prima di escludere un socio, questi è preventivamente ammonito dal Consiglio Direttivo e solo successivamente la condotta del socio è esaminata in sede assembleare. L’associato escluso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Anche colui che è stato escluso non può avanzare pretese di restituzione della quota associativa o dei contributi e delle quote versate.

Nessun socio può avanzare pretese sul patrimonio o sul fondo comune dell’associazione.

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