È essenziale che all’interno di un’associazione ci siano una o più persone che amministrino il patrimonio o fondo comune e che gestiscano l’ente.
Tali compiti possono essere svolti o da un organo individuale, se si tratta di amministratore unico, oppure dal Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione, se si tratta di più persone riunite.
La nomina degli amministratori spetta all’Assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate oppure indicate dagli enti giuridici associati.
Gli amministratori svolgono le mansioni indicate nell’atto costitutivo, nello statuto e nelle delibere dell’Assemblea dei soci ed è loro dovere principale rispettare le indicazioni di tali atti al fine di raggiungere lo scopo sociale, nell’interesse dell’associazione.
L’atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo Settore.
L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall’atto costitutivo o dallo statuto a enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a enti religiosi civilmente riconosciuti, o a lavoratori o utenti dell’ente.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Gli amministratori sono responsabili verso l’associazione secondo le norme di mandato, con esclusione dalla responsabilità dell’amministratore che non ha partecipato all’atto che ha causato un danno all’ente: tal esclusione non sussiste nel caso in cui, conoscendo la formazione dell’atto, l’amministratore non abbia fatto presente il proprio dissenso.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Gli amministratori devono redigere, a ogni riunione, un apposito verbale e trascriverlo nel libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo deve: