Il Portale delle Associazioni

Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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La nuova disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore in tema di scritture contabili, bilanci, relazione di missione e bilancio sociale

Gli Enti del Terzo Settore sono organizzazioni costituite con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche tramite produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi. 

Gli Enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio di esercizio formato:

  • dallo stato patrimoniale;
  • dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente
  • dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

 

➢ Il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 200.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma d’impresa commerciale devono tenere le scritture contabili come da Codice Civile –libro giornale, libro degli inventari e le alte scritture contabili previste per l’impresa –, devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, secondo i casi, come bilancio in forma abbreviata o bilancio delle micro imprese.

 

➢ Gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività, esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.

 

➢ Gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa alla quale aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Oltre alle scritture sopradette, gli Enti del Terzo Settore devono tenere:
- Il libro degli associati o aderenti, a cura dell’organo di amministrazione;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura dell’organo di amministrazione;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, a cura dell’organo al quale si riferiscono.

 

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. Tale diritto non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

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