Un’associazione può avere con i propri collaboratori qualsiasi tipo di rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Si definisce lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Ogni lavoratore, anche quello impegnato in un ente no profit, è soggetto agli obblighi relativi alla sicurezza ex D.lgs. 81/08; sono equiparati al lavoratore anche i volontari ed i percettori di redditi diversi.
Le organizzazioni che impiegano meno di dieci lavoratori non possono più procedere alla valutazione dei rischi tramite autocertificazione, ma dovranno avvalersi delle procedure standardizzate di cui al Decreto Interministeriale del 30/11/2013.