Le attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, non sono considerate commerciali. È fondamentale che le attività in questione siano ricollegate direttamente all’attuazione degli scopi istituzionali.
La cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell’atleta può considerarsi rientrante nell’ambito delle attività suddette, sempreché l’atleta abbia svolto nell’ambito dell’ASD o SSD non lucrativa cedente un’effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica.
Nel caso in cui tale cessione avvenga nei confronti di un ente sportivo non avente la qualifica di ASD o SSD senza fini di lucro, non potrà rientrare nell’ambito dell’agevolazione e quindi sarà assoggettata ad imposizione.
Qualora invece la cessione ricada nel regime fiscale agevolato previsto dalla L. 398/1991, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni patrimoniali, tra cui quelle relative alle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti, sono da assoggettare a tassazione in aggiunta al reddito forfettariamente determinato.
Sempre in luogo della L.398/1991, il premio di addestramento e formazione tecnica percepito dalle ASD o SSD non lucrative non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.