Disciplina Fiscale delle Associazioni Sportive: Attività Commerciale e Non Commerciale

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche fanno parte di quei soggetti giuridici che, secondo il nostro ordinamento (e a patto che rispettino determinati requisiti), godono di un regime fiscale agevolato.
Se l’ASD intende fruire dei benefici fiscali previsti per gli enti non commerciali di tipo associativo, nel proprio Statuto dovranno esser presenti le seguenti clausole:

È inoltre vietato agli amministratori dell’ASD di ricoprire la medesima carica in altre ASD o SSD nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, oppure nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Gli obblighi contabili si differenziano, inoltre, a seconda che l’ASD svolga la sola attività istituzionale (cioè sportiva) o anche attività commerciale.

Se le ASD svolgono solamente attività istituzionali:

Se le ASD svolgono anche attività commerciale, invece:

Se l’associazione intende svolgere attività commerciale deve aprire la partita IVA. In tal caso ha anche l’obbligo d’iscrizione al REA, il Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative tenuto dalla Camera di Commercio.

Non sono considerate attività commerciali, e pertanto non sono soggette a tassazione, le prestazioni di servizi quando:

Inoltre, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (sportivi), effettuate attraverso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti e associati, anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Praticamente, ciò significa che i corrispettivi ricevuti dai soci per la partecipazione alle attività sportive, non sono in alcun modo tassati. L’associazione li riscuote rilasciando al socio una semplice ricevuta non fiscale.

Per legge, s’intendono invece sempre attività commerciali:

Le raccolte pubbliche occasionali di fondi sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA. Devono avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e possono prevedere offerte di beni di modico valore o di servizi agli eroganti. È obbligatorio, tuttavia, che l’ASD redica un separato rendiconto accompagnato dalla relazione illustrativa entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017” ha introdotto, a partire dal 2017, alcune rilevanti novità in materia di adempimenti Iva: scomparirà la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro). I soggetti Iva dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione delle liquidazioni periodiche.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES):
Il reddito imponibile delle ASD viene determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività, fissato al 3%, e aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali. Dal 1° gennaio 2017, l’aliquota Ires è scesa dal 27,50% al 24%. Gli enti non commerciali, in quanto soggetti passivi di Ires, possono godere di tale agevolazione. Non concorre alla determinazione del reddito delle ASD il premio di addestramento e di formazione tecnica.

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP):
L’Irap è calcolata sul valore della produzione.
Se l’associazione svolge solo attività istituzionale non commerciale, il valore della produzione su cui calcolare l’Irap è dato dalla somma delle retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati e dei compensi per prestazioni occasionali di lavoro autonomo ai quali sottrarre le deduzioni previste. L’ente sportivo che ha sostenuto tali costi ha l’obbligo di compilare e inviare la dichiarazione Irap.

Se l’ASD che svolge sia attività istituzionale sia attività commerciale, si determina la base imponibile sommando al reddito ottenuto ai fini Ires (applicando il coefficiente di redditività del 3% sui proventi commerciali conseguiti) i seguenti costi non deducibili ai fini Irap:
- retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati;
- compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente;
- interessi passivi.
Al valore della produzione come sopra determinato si applica l’aliquota del 3,9% (o altra aliquota prevista da legge regionale).

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