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Molte persone che contattano il nostro studio legale parlano (e ci chiedono consigli), in merito ad associazioni non registrate all'Agenzia delle Entrate, o che hanno a disposizione il solo codice fiscale. A tal proposito, riteniamo opportuno evidenziare alcuni punti fermi:
- un'associazione non registrata all'Agenzia delle Entrate e senza codice fiscale, praticamente NON esiste. La possiamo definire un'associazione di fatto, ma praticamente NON ha alcuna sostanza giuridica o formale;
- un'associazione che abbia solo il codice fiscale, ma il cui atto costitutivo e statuto non siano stati registrati all'Agenzia delle Entrate, NON è un'associazione costituita correttamente. Infatti, NON può beneficiare della legislazione fiscale di favore riservata agli enti no profit, oltre a mancare dei requsiti minimi richiesti per collaborare con istituzoni pubbliche ed enti privati;
- un'associazione sportiva dilettantistica, che sia stata semplicemente registrata all'Agenzia delle Entrate, NON è un'associaizone sportiva dilettantistica. Infatti, per ottenere tale qualifica è necessaria (e obbligatoria) l'affiliazione ad una federazione sportiva o ad un ente di promozione sportiva a carattere nazionale;
- una onlus, che sia stata semplicemente registrata all'Agenzia delle Entrate, NON è una onlus. Infatti, per ottenere tale qualifica è necessaria (e obbligatoria) la successiva iscrizione all'anagrafe onlus;
- un'associazione di promozione sociale, che sia stata semplicemente registrata all'Agenzia delle Entrate, NON è un'associaizone di promozione sociale. Infatti, per ottenere tale qualifica è necessaria (e obbligatoria) l'iscrizione ai relativi registri regionali e provinciali o in alternativa l'affiliazione ad un ente di promozione sociale a carattere nazionale;