Determinate associazioni godono dell’esenzione dell’imposta di bollo, ad esempio sulla registrazione di atti e contratti, sui documenti contabile e a carattere fiscale, sugli estratti conti bancari.
L'esenzione spetta agli enti iscritti nell'anagrafe unica delle onlus (articolo 11 Dlgs 460/1997), alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (legge 266/1991, le organizzazioni non governative riconosciute dal ministero degli Esteri (legge 49/1987) e le cooperative sociali (legge 381/1991).
Le associazioni di volontariato godono inoltre dell’esenzione dell’imposta di registro, sulla registrazione di atto costitutivo, statuto, verbali e altri atti associativi.
Non godono di tali esenzioni le comuni associazioni (culturali, ricreative, pro-loco), le associazioni di promozione sociale, i circoli e le associazioni sportive dilettantistiche.
Di seguito una tabella per orientare i lettori:
Associazione iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato
E’ esente da imposta di bollo e registro.
Si rimanda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.38 dell''1 Agosto 2010 che conferma tali esenzioni.
Associazione ONLUS
E’ esente da imposta di bollo.
E’ soggetta al pagamento dell’imposta di registro.
Associazione di Promozione Sociale
Deve apporre una marca da bollo ogni 100 righe su originale e copia degli atti.
E’ soggetta al pagamento dell’imposta di registro.
Associazione generica
Deve apporre una marca da bollo ogni 100 righe su originale e copia degli atti.
E’ soggetta al pagamento dell’imposta di registro.